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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 del 18 giugno 2015

Art. 4
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 è inserito il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida all'Azienda le attività di supporto istruttorio in materia di istruzione di competenza della Regione.".
2.
Al comma 5 dell'articolo 19 della legge regionale n. 15 del 2007 le parole:
"consiglio d'amministrazione"
sono sostituite dalla seguente:
"Direttore".

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