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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 del 18 giugno 2015

Art. 5
1.
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Direttore
b) il comitato
c) il collegio dei revisori."
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.
3.
Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010 Sito esterno, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.".
4. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.

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