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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

TITOLO V
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE ALLA NORMATIVA EUROPEA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DI SPECIFICI PROCEDIMENTI
CAPO I
Norme in materia edilizia
Art. 33
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di installazioni fotovoltaiche
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), è inserito il seguente:
"2 bis. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera m), è preceduta dalla presentazione della comunicazione disciplinata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE).".
Art. 34
Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso
1.
In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e degli articoli 10, comma 2, e 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)), l'articolo 28 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:
"Art. 28
Mutamento della destinazione d'uso
1. Costituisce mutamento d'uso rilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici ai sensi del comma 2.
2 Gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinati del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili, attenendosi alle definizioni uniformi stabilite dall'atto di coordinamento tecnico previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera g), ove emanato. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica a quanto disposto dal presente comma, continuano a trovare applicazione le previsioni dei piani vigenti, contenenti l'individuazione delle destinazioni d'uso ammissibili.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il mutamento di destinazione d'uso comporta una modifica del carico urbanistico qualora preveda l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:
a) residenziale;
b) turistico ricettiva;
c) produttiva;
d) direzionale;
e) commerciale;
f) rurale.
4. La legge regionale e i relativi provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali. Continuano a trovare applicazione le disposizioni attualmente vigenti contenenti le previsioni di cui al presente comma.
5. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico, come definito dai commi 3 e 4, il mutamento d'uso è subordinato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste e comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. E' fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali nei casi previsti dall'articolo A-26 dell'allegato della legge regionale n. 20 del 2000.
6. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento di recupero o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti. In carenza di ogni documentazione, si fa riferimento alla destinazione d'uso in atto, in termini di superficie utile prevalente.
7. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno), purché contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 250 metri quadrati ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 500 metri quadrati. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.".
2. I Comuni adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica alle previsioni dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge regionale n. 15 del 2013, con deliberazione del Consiglio comunale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo; decorso inutilmente tale termine, i medesimi commi 3 e 4 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni di piano con essi incompatibili.
3. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, continuano a trovare applicazione le deliberazioni dell'Assemblea legislativa 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno).
Art. 35
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso
1.
All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;".
2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
Ulteriori disposizioni e norme di semplificazione
Art. 36
Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico
1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nella Regione Emilia-Romagna la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 Sito esterno (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264 Sito esterno, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:
a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.
2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.
Art. 37
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole:
"particolarmente invasive"
aggiungere le parole:
"e per la tutela delle specie di interesse storico culturale".
2.
Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole:
", fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato".
3.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole
"da euro 500,00 a euro 3000,00"
sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 1000,00 a euro 6000,00".
4.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituita dalla seguente:
"e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;".
5.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera:
"e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;".
6.
Il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.".
Art. 38
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.".
2.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:
"f ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l'integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:
"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi e i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi.".
4.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.".
5. Il comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è abrogato.
Art. 39
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2015, n. 2 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015) è sostituito dal seguente:
"1. I canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) e all'articolo 20 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica), attuativo dell'articolo 142 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.".
Art. 40
Legge regionale n. 5 del 2015. Commissione assembleare competente
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione regionale di cui alla legge regionale 15 luglio 2011, n. 8 (Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini) assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 (Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo. Abrogazione della legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)).
Art. 41
Entrata in vigore
1. L'articolo 37 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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