Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2016, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA" IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SULLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI" E DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO". ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2007, N.3 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE"

BOLLETTINO UFFICIALE n. 50 del 26 febbraio 2016

Art. 60
Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione
1. I piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.
2. Le perimetrazioni degli ATC hanno efficacia fino alla nuova perimetrazione regionale conseguente all'approvazione del piano faunistico-venatorio regionale.
3. I calendari venatori provinciali relativi alla stagione 2015/2016 restano efficaci fino alla loro naturale scadenza.
4. I rappresentanti provinciali nei Consigli direttivi degli ATC restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo, ovvero, se antecedente, fino alla nuova perimetrazione regionale.
5. Tutte le autorizzazioni rilasciate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna conservano validità fino alla naturale scadenza.
6. Fino all'approvazione da parte della Regione di nuove direttive in applicazione della legge regionale n. 8 del 1994, sono applicabili, per quanto compatibili, le discipline attualmente vigenti.
7. Le direttive approvate dalla Giunta regionale in attuazione di articoli abrogati perdono efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.
8. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie e del subentro delle funzioni da parte della Regione, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 8 del 1994, nell'ambito della Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

Espandi Indice