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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2016, n. 11

MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE, PER LE GIOVANI GENERAZIONI E SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, CONSEGUENTI ALLA RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 216 del 15 luglio 2016

TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 61
Norma di prima applicazione
1. Per l'anno 2016, ai fini dell'attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 34 del 2002, come sostituito dall'articolo 35 della presente legge, la Giunta regionale individua con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015.
Art. 62
Norma transitoria
1. I procedimenti diretti al rilascio dell'autorizzazione, in corso alla data di esecutività dell'atto dell'Assemblea legislativa previsto dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 2001, come inserito dall'articolo 58 della presente legge, sono conclusi secondo la disciplina contenuta nel medesimo atto.
Art. 63
Disposizioni finanziarie
1. In considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008 e n. 24 del 2001.
Art. 64
Abrogazioni
1. Il Capo II del Titolo VII della Parte Terza della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è abrogato.
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 2 del 2003: la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15, gli articoli 18, 53, 56, 59, i commi 2 e 3 dell'articolo 62, gli articoli 63 e 67.
3. Gli articoli 4, 6, 7 e 11 della legge regionale n. 5 del 2004 sono abrogati.
4. Gli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 sono abrogati.

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