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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Art. 5
Funzioni di osservatorio
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso nonché ai fatti corruttivi, al fine di promuovere e coordinare le iniziative di sensibilizzazione e d'informazione della comunità regionale e tutti gli interventi da essa promossi, progettati e realizzati ai sensi della presente legge.
2. L'osservatorio regionale:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge;
b) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso e sui fenomeni corruttivi in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale; apposite sezioni del rapporto sono dedicate:
1) al monitoraggio delle zone del territorio regionale maggiormente esposte ai fenomeni di criminalità mafiosa e di corruzione, evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) al monitoraggio dei fattori di rischio d'infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate, in relazione all'avvenuto scioglimento di consigli comunali ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
3) all'attività di monitoraggio, svolta sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, relativa ai beni immobili, comprese le aziende, confiscati alla criminalità organizzata nella Regione Emilia-Romagna, anche avvalendosi delle funzioni del tavolo regionale di cui all'articolo 21, con il proposito di facilitare le attività di analisi e il riutilizzo sociale dei beni;
4) all'analisi delle principali cause dei fenomeni d'infiltrazioni malavitose, del lavoro irregolare, dell'usura e della corruzione, dell'estorsione, del riciclaggio e dei comportamenti illegali che alterano il mercato dei diversi settori economici. Per ciò che riguarda i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture e il settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica che privata, esso si avvale dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
5) al monitoraggio sulla regolarità di appalti e condizioni di lavoro, avvalendosi dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'articolo 24;
6) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità e d'illegalità nei settori di cui all'articolo 35 avvalendosi dei dati acquisiti tramite gli accordi di cui all'articolo 37;
7) all'analisi dei principali fenomeni d'irregolarità presenti negli altri settori produttivi, nelle attività di servizio e nel mondo delle professioni, con particolare attenzione all'analisi dei fenomeni di esercizio abusivo di attività economiche e di contraffazione che alterano il mercato;
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 9 e con i soggetti di cui all'articolo 10, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) si rapporta con la rete degli sportelli antiusura presenti sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso e ai fenomeni di corruzione, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 6.
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'osservatorio regionale opera in stretto raccordo con l'osservatorio di cui all'articolo 24 e con gli altri osservatori e strutture regionali e in collegamento con gli enti locali, con gli osservatori locali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) e con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Sito esterno (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 Sito esterno) al fine di:
a) operare un costante scambio di dati e condividere informazioni, indagini e analisi necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2;
b) attuare un sistema coordinato, condiviso e integrato d'iniziative e interventi promossi, progettati e realizzati ai sensi e in coerenza con le finalità della presente legge.
4. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale.
5. L'osservatorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, può rendere disponibili i dati e le informazioni oggetto delle proprie attività di ricerca e di elaborazione, attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.

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