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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2016, n. 18

TESTO UNICO PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA E DELL'ECONOMIA RESPONSABILI

Capo I
Disposizioni generali sui contratti di lavori, servizi e forniture
Art. 24
Osservatorio regionale dei contratti di lavori, servizi e forniture
1. La Regione svolge funzioni di sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Oltre ai compiti previsti dall'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, la Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio, svolge le seguenti attività:
a) acquisisce le informazioni e i dati utili a consentire la trasparenza dei procedimenti di scelta del contraente e a monitorare l'attività degli operatori economici in sede di partecipazione alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché i dati relativi al contenzioso;
b) garantisce, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza, la pubblicità dei dati e delle informazioni di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità da parte degli enti pubblici preposti all'effettuazione dei controlli previsti dalle disposizioni vigenti, nonché degli altri soggetti aventi titolo alla loro acquisizione;
c) promuove la qualità delle procedure di scelta del contraente e la qualificazione degli operatori economici e delle amministrazioni pubbliche anche ai sensi degli articoli 13 e 15;
d) promuove l'attuazione della disciplina statale vigente inerente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera, confermando, come riferimento, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative relative allo specifico contratto affidato;
e) acquisisce le informazioni e i dati relativi al ciclo dell'appalto e agli investimenti pubblici, al fine di consentire la tracciabilità e la registrazione dei flussi finanziari nonché la massima trasparenza sulla spesa pubblica;
f) promuove la diffusione dell'uso del Patto d'integrità e dei protocolli per la legalità negli appalti pubblici, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 Sito esterno.
3. Tra i compiti di cui al comma 2 rientrano prioritariamente le attività relative:
a) alla gestione e all'aggiornamento dell'archivio dei contratti e degli investimenti pubblici;
b) alla predisposizione di strumenti informatici per l'acquisizione dei dati di cui al comma 2;
c) all'elaborazione dei dati relativi al monitoraggio effettuato e alla conseguente redazione di rapporti sull'andamento e sulle caratteristiche dell'attività contrattuale e degli investimenti pubblici;
d) all'assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti;
e) ad assicurare il necessario supporto di informazioni agli enti pubblici interessati alle attività di cui al comma 2;
f) all'esercizio delle funzioni di segnalazione agli enti competenti per l'effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni in cui, anche mediante opportune elaborazioni delle informazioni raccolte, emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività nei cantieri;
g) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui all'articolo 33;
h) all'individuazione e diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, uniformare e supportare le attività delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.
4. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio previste dal presente articolo e dalle disposizioni vigenti, nonché di semplificare gli obblighi di comunicazione, può individuare, mediante specifiche intese con l'Autorità nazionale anticorruzione ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.
Art. 25
Processo di riduzione delle stazioni appaltanti
1. La Regione promuove il processo di riduzione delle stazioni appaltanti sul proprio territorio in conformità alla normativa statale in materia di appalti pubblici. Tale processo persegue la finalità di assicurare maggiore trasparenza, regolarità ed economicità nella gestione dei contratti pubblici, favorire la semplificazione delle procedure e il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza del lavoro, prevenire e contrastare fenomeni di condizionamento della criminalità mafiosa, ridurre il contenzioso in materia di contratti pubblici.
2. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture i comuni non capoluogo di provincia si avvalgono delle centrali uniche di committenza istituite, in ciascun ambito territoriale ottimale, dalle unioni di comuni di cui all'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza). Il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 21 del 2012 incentiva la gestione associata della funzione di centrale unica di committenza esercitata in unione di comuni con un contributo fisso erogato all'unione secondo i criteri individuati dal programma medesimo e favorisce, altresì, la costituzione di centrali uniche di committenza tra più unioni al servizio di più ambiti ottimali.
3. I comuni e le loro unioni possono, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera b) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalersi degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, quale soggetto aggregatore regionale, fatti salvi il ruolo e le funzioni della Città metropolitana di Bologna quale soggetto aggregatore.
4. Al fine dell'attuazione del processo di centralizzazione la Regione emana linee d'indirizzo per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004, obbligati a rivolgersi all'Agenzia regionale Intercent-ER per le acquisizioni di beni e servizi.
5. La Regione, con cadenza annuale, effettua un monitoraggio sull'effettivo e corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia regionale Intercent-ER, da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 11 del 2004.
6. La Regione promuove protocolli d'intesa tra i soggetti aggregatori dell'Emilia Romagna, al fine di coordinare le azioni di acquisto centralizzato.
Art. 26
Promozione della responsabilità sociale delle imprese
1. La Regione promuove, in attuazione e con le modalità previste dagli articoli 45 e 46 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) e in coerenza con i principi cui alla legge 28 gennaio 2016, n. 11 Sito esterno (Deleghe al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), la responsabilità sociale delle imprese, anche al fine di contrastare più efficacemente fenomeni d'illegalità nonché prevenire l'infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa, nel rispetto delle proprie competenze istituzionali.
2. Fermi restando gli obblighi e i livelli minimi di tutela stabiliti dalle disposizioni vigenti, la Regione promuove altresì, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2005, l'introduzione e la diffusione d'interessi sociali, ambientali e di sicurezza dei lavoratori nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture. A tal fine predispone linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti.
3. AI fine di favorire la legalità, prevenire i rischi e contrastare gli effetti dell'infiltrazione criminale e mafiosa e in coerenza con le linee di azione individuate nel Patto per il lavoro sottoscritto con i rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali il 20 luglio 2015 la Regione, nell'ambito degli appalti pubblici, opera per:
a) sostenere accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro, il miglioramento degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
b) promuovere l'inserimento, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 Sito esterno, nei bandi di gara e negli avvisi, di clausole sociali volte a favorire la stabilità occupazionale del personale impiegato anche con riferimento alla clausola di assorbimento del personale impiegato dal precedente aggiudicatario, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
c) sostenere il recepimento dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative e degli accordi tra le parti sociali volti a favorire, in caso di subentro di appalto, la stabilità occupazionale del personale impiegato dal precedente aggiudicatario;
d) promuovere, nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'individuazione delle soluzioni utili per garantire la prosecuzione dell'attività di impresa e la continuità occupazionale del personale in essa impiegato;
e) rendere disponibili agli enti di vigilanza preposti, qualora ne venga a conoscenza, informazioni e segnalazioni relative:
1) alla disapplicazione o non corretta applicazione di contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro di settore;
2) alla violazione degli istituti contrattuali;
3) alla retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
4) alla violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, quali la sottomissione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni particolarmente degradanti;
5) qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
4. La tutela degli interessi di cui ai commi 2 e 3 può essere perseguita anche attraverso la definizione:
a) delle prestazioni oggetto di affidamento;
b) dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
c) delle condizioni di esecuzione.
5. La definizione degli elementi di cui al comma 4 è indicata nel bando di gara, nella lettera di invito o richiesta d'offerta e deve essere pertinente e adeguata alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare o alle sue fasi di produzione e di esecuzione.
6. La Regione opera per:
a) promuovere, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
b) promuovere forme di collaborazione con le autorità competenti al fine di contrastare ogni modalità illecita che alteri la regolarità del mercato del lavoro attraverso forme di sfruttamento dei lavoratori e di qualunque altra forma di utilizzo non regolare degli stessi;
c) promuovere, mediante la stipulazione di accordi, il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro e con gli sportelli per la legalità operanti presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura territoriali al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell'elenco delle imprese da ispezionare e nella rendicontazione dell'attività ispettiva, nonché la più ampia circolazione dei dati relativi ai risultati delle ispezioni tra gli uffici medesimi;
d) promuovere e valorizzare la diffusione della certificazione dei contratti di appalto;
e) valorizzare le migliori pratiche relative ai processi di emersione delle situazioni di illegalità e le attività di sensibilizzazione nei confronti delle imprese.

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