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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Capo II
Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi educativi
Art. 15
Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i servizi educativi aziendali e interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 22.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'articolo 9 devono presentare al comune competente segnalazione certificata d'inizio dell'attività.
Art. 16
Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 15 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dagli articoli 24, 25 e 26 e gli standard di cui alla direttiva prevista all'articolo 1, comma 4;
b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore sottoscritti dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, secondo il profilo professionale di riferimento;
d) applicare il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'articolo 31;
e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 Sito esterno (Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini), che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
h) redigere, secondo le indicazioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 4 un piano finalizzato alla prevenzione, valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, anche ai fini di quanto previsto dalla legislazione specifica in materia di tutela e sicurezza sul lavoro;
i) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8.
Art. 17
Accreditamento e sistema di valutazione della qualità
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia e definire il relativo sistema di regolazione, istituisce l'accreditamento del servizio, basato sul percorso di valutazione della qualità di cui all'articolo 18, che sarà oggetto di apposita direttiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 13, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.
3. L'accreditamento è concesso dal comune previo parere obbligatorio della commissione tecnica di cui all'articolo 22.
Art. 18
Valutazione della qualità ai fini della concessione dell'accreditamento
1. Il percorso di valutazione della qualità, ai fini dell'accreditamento, richiede che i servizi pubblici e privati, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento:
a) dispongano di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative;
b) adottino le misure idonee a garantire la massima trasparenza e la partecipazione delle famiglie sulla base di quanto stabilito all'articolo 8;
c) dispongano della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'articolo 32;
d) adottino strumenti di autovalutazione del servizio e un adeguato numero di ore di formazione, sulla base di quanto stabilito dalla direttiva di cui all'articolo 1, comma 4, che dovrà prevedere l'obbligo di partecipazione del personale al percorso territoriale di valutazione della qualità e strumenti di verifica e controllo del sistema;
e) attuino, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'articolo 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'articolo 8, sia attraverso la costituzione di organismi rappresentativi, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate.
Art. 19
Elenchi regionali dei servizi per la prima infanzia
1. La Regione istituisce elenchi dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati e dei servizi ricreativi attivati, e li pubblica sul proprio sito web istituzionale, oltre che, annualmente, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
2. A tal fine gli enti capofila di distretto trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
Art. 20
Vigilanza e sanzioni
1. Il comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della commissione tecnica di cui all'articolo 22, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata d'inizio attività è soggetto a una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.
3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Regione che provvede alla cancellazione dal relativo elenco dei servizi.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al comune.
Art. 21
Rapporti convenzionali e appalto di servizi
1. I comuni, anche in forma associata, nel rispetto delle norme europee, statali e regionali in materia, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base a elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali e il prezzo.
3. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 37, comma 6, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia, nelle concessioni e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.
Art. 22
Commissione tecnica distrettuale
1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b).
2. La commissione tecnica distrettuale è nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
a) amministrativa, con funzioni di presidente;
b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
c) igienico-sanitaria, con competenze anche sulla valutazione da stress lavoro-correlato, su designazione dell'Azienda unità sanitaria locale competente;
d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.
Art. 23
Compiti della commissione tecnica distrettuale
1. La commissione di cui all'articolo 22 ha i seguenti compiti:
a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento dei servizi privati;
b) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di accreditamento, secondo quanto previsto dalla relativa direttiva;
c) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento la commissione è costituita esclusivamente dal presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 22, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

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