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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 19

SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ABROGAZIONE DELLA L.R. N. 1 DEL 10 GENNAIO 2000

BOLLETTINO UFFICIALE n. 351 del 25 novembre 2016

Capo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 36
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), nell'ambito della Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2010, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali e al finanziamento del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge n. 107 del 2015 Sito esterno.
Art. 37
Norme transitorie e finali
1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinati fino alla loro conclusione dalle normative vigenti alla data del loro avvio.
2. In attesa dell'approvazione di nuove direttive in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia, resta in vigore la deliberazione dell'Assemblea legislativa 25 luglio 2012, n. 85 (Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione).
3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi i titoli degli operatori, degli educatori e dei coordinatori pedagogici acquisiti in base alla normativa previgente.
4. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 stabilisce i requisiti per l'accesso ai posti di coordinatore pedagogico nonché a quello di educatore. Sono fatti salvi, per gli educatori, tutti i titoli diversi dalla laurea validi al 31 agosto 2015.
5. Fino all'approvazione della direttiva di cui all'articolo 1, comma 4 i coordinatori pedagogici dovranno essere dotati di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
6. In attesa dell'approvazione della direttiva della Giunta regionale sull'accreditamento, i contributi regionali possono essere concessi ai soggetti gestori indicati all'articolo 5 lettere a) e b). Per accedere a finanziamenti pubblici, i soggetti gestori privati di cui all'articolo 5, lettere c) e d), dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla presente legge regionale per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettere a) e b).
7. Il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 si applica anche alle domande di accesso ai servizi in oggetto eventualmente già presentate per l'anno 2016 - 2017, fatto salvo l'obbligo di adeguamento entro un termine ragionevole. Le modalità e i termini di adeguamento sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2.
Art. 38
Art. 39
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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