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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 03 marzo 2016, n. 3

MEMORIA DEL NOVECENTO. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL NOVECENTO IN EMILIA-ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH.

(titolo sostituito da art. 3 l.r. 16 aprile 2021, n. 3)

Capo II
Programmazione e interventi
Art. 4

(modificato comma 2 da art. 24 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, in seguito aggiunto comma 3 bis da art. 15 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Ambito d'intervento regionale
1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:
a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;
b) la promozione d'iniziative culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;
c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;
d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;
e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);
f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.
2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi.
3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.
3 bis. La Regione riconosce il ruolo e sostiene l'attività svolta dalle istituzioni e fondazioni culturali che conservano la memoria delle vittime del terrorismo.
4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reducistiche che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.
5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.
6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.
7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.
8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.
9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i "Giusti tra le Nazioni", al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.
Art. 5

(modificato comma 4 da art. 9 L.R. 9 maggio 2016, n. 7)

Programmazione regionale degli interventi
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.
2. Il programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire;
b) le modalità per l'attuazione degli interventi;
c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;
d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.
3. La Regione promuove le finalità di cui all'articolo 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
4. Le attività di cui all'articolo 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione , nel rispetto della normativa statale in materia.
5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.
6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.
8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.
9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:
a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;
b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;
c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 7.
10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.
11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.
Art. 5 bis
Partecipazione alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto regionalea partecipare alla fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (di seguito “Fondazione”), istituita ai sensi dell’ articolo 2, comma 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91 Sito esterno(Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah).
2. La Regione è autorizzata a concedere alla Fondazione un contributo annuale il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.
3. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno il documento previsionale programmatico dell’attività relativa all’esercizio successivo.
4. La Regione, allo scopo di garantire la continuità dei programmi della Fondazione, concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui al comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
5. La Fondazione è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione illustrante gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
6. La partecipazione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che la Fondazione non persegua fini di lucro.
7. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
8. Il Presidente della Giunta designa il rappresentante della Regione nella Fondazione.
Art. 5 ter

(articolo inserito da art. 2 L.R. 27 ottobre 2022, n. 16)

Partecipazione all’Associazione Liberation Route Italia
1. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio ordinario, ai sensi dell' articolo 64, comma 3, dello Statuto Sito esterno all'associazione senza scopo di lucro denominata "Liberation Route Italia", creata quale articolazione italiana della Associazione internazionale Liberation Route Europe, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga.
2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro; 
b) che i soci ordinari dell'Associazione Liberation Route Italia siano associazioni, fondazioni, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private e qualsiasi altra persona, ad esclusione delle persone fisiche, che, ai sensi della legge italiana, abbiano personalità giuridica;
c) che all’Associazione non venga revocato dall’Associazione internazionale Liberation Route Europe il diritto di utilizzare la denominazione “Liberation Route”.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
4. La Regione partecipa all'associazione con una quota di adesione non superiore a euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.
5. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

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