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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 84 del 25 marzo 2016

Titolo II
Interventi per la valorizzazione e la promo-commercializzazione turistica
Art. 5
Linee guida regionali
1. Le strategie regionali per la promo-commercializzazione turistica sono definite dalle Linee guida triennali.
2. Le Linee guida triennali, di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare ed indicano, in particolare, il quadro di riferimento della promo-commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi delle Linee guida triennali si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali nonché dei progetti tematici trasversali che coinvolgono più Destinazioni turistiche, da parte di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, da parte delle Destinazioni turistiche;
c) il sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di finanziamento;
c) i criteri, le priorità ed i limiti per il finanziamento delle attività di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d).
Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province approvano, sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e sentiti i Comuni e le Unioni dei Comuni, la proposta di Programma turistico di promozione locale per l'esercizio di riferimento. Con tale atto la Città metropolitana di Bologna e ciascuna Provincia propongono alla Regione le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione a carattere locale e le eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori nell'ambito delle Destinazioni turistiche.
2. Ogni Programma turistico di promozione locale è approvato dalla Giunta regionale ed indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed in particolare quelli presentati dai Comuni e dalle Unioni dei Comuni, da loro società e organismi operativi, da enti pubblici, nonché quelli presentati da società d'area, Pro Loco, Gruppi di azione locale (GAL), Strade dei vini e dei sapori, associazioni di imprese ed associazioni del volontariato. Il Programma turistico può includere progetti di scala sovracomunale presentati, anche congiuntamente, dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e società d'area, da enti pubblici, dalle strutture associative provinciali maggiormente rappresentative delle Pro Loco, o elaborati, su richiesta dei Comuni e delle Unioni dei Comuni interessati, dalla Città metropolitana di Bologna o dalle Province.
3. Il Programma è articolato in ambiti di attività e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni e delle Unioni dei Comuni relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori, realizzate nell'ambito delle Destinazioni turistiche.
4. A seguito dell'istituzione delle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12, la Città metropolitana di Bologna e le Province possono presentare un'unica proposta di Programma turistico di promozione locale per l'ambito di riferimento della Destinazione turistica a cui afferiscono assicurando adeguata attenzione ai diversi prodotti ed alle diverse offerte del territorio di riferimento.
5. Le spese per la promozione, valorizzazione e promo-commercializzazione effettuate a favore delle Destinazioni turistiche non hanno natura di spese di rappresentanza o di relazioni pubbliche.
Art. 7
Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività turistiche, la Regione provvede al finanziamento di programmi, progetti, iniziative di promo-commercializzazione d'interesse regionale, nonché di programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse locale.
2. La Regione, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti nel bilancio, provvede:
a) all'attuazione dei progetti di marketing e di digitalizzazione della promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e dei progetti tematici trasversali di cui all'articolo 10, comma 4, da parte di APT Servizi;
b) al finanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;
c) al finanziamento delle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche.
3. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente la Città metropolitana di Bologna e le Province o la Destinazione turistica per l'attuazione del Programma turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) contribuisce alle spese dei Comuni e delle Unioni dei Comuni inseriti nella rete digitale integrata di servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui all'articolo 13.
4. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che può utilizzare per il finanziamento di progetti speciali o d'iniziative di carattere straordinario, ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli dell'intervento regionale.
Art. 8
La Cabina di regia regionale
1. È istituita una Cabina di regia regionale con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica delineate dalla Giunta regionale.
2. La Cabina di regia, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) alle Linee guida triennali degli interventi di promo-commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore turistico e alla qualità dell'offerta formativa e professionale.
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per i mercati internazionali, e per i progetti tematici trasversali, di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica, in particolare per il mercato italiano, delle Destinazioni turistiche;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promo-commercializzazione turistica realizzate dalle imprese, in forma singola o associata, aventi i requisiti fissati dalla Giunta regionale, sentite le Destinazioni turistiche;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3;
5) allo sviluppo di sinergie fra i settori turismo e agricoltura.
Art. 9
Composizione della Cabina di regia
1. La Cabina di regia è composta:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dall'Assessore regionale competente in materia di trasporti;
c) dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura;
d) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura;
e) da rappresentanti degli Enti locali (Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Unioni di Comuni);
f) da un rappresentante di ogni Destinazione turistica;
g) da rappresentanti del sistema delle Camere di commercio;
h) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica;
i) da un rappresentante dei GAL;
l) da un rappresentante degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità.
2. La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare, stabilisce la composizione, le modalità di funzionamento della Cabina di regia e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalità di designazione dei membri della Cabina di regia, nonché il numero dei rappresentanti previsti dal comma 1, lettere e), g) e h).
3. La partecipazione dei membri della Cabina di regia non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi spese a carico della Regione.
Art. 10
APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a promuovere e partecipare alla costituzione di una società a responsabilità limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della società prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
4) l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1 per cento del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina dell'Amministratore unico ovvero la nomina di un numero proporzionale alla partecipazione detenuta di amministratori, compreso il Presidente, e sindaci revisori;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di promo-commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale detenute;
f) l'organismo di gestione sia costituito da un Amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un Consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
g) gli incarichi di cui al comma 1 lettera f) sono attribuiti nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno);
h) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'Amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, e che il compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
i) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di 2.500,00 euro, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un Consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera f). Detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. Resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale Amministratore delegato;
l) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualità di socio è assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna può essere socio di riferimento per la costituzione della società di servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la Regione, di intervenire nel settore turistico destinando risorse alle azioni di promo-commercializzazione.
4. APT Servizi svolge un ruolo di coordinamento per prodotti tematici trasversali che riguardano più Destinazioni turistiche, al fine di delineare le politiche generali di tali prodotti trasversali e definire azioni coordinate, in particolare per i mercati esteri. I prodotti tematici trasversali coordinati da APT Servizi sono:
a) Appennino e Parchi naturali;
b) Terme e Benessere;
c) Città d'arte;
d) Congressi, convegni, eventi;
e) Motor valley, Food valley e Wellness valley.
5. Ai fini dello sviluppo delle politiche e delle azioni relative ai prodotti tematici trasversali di cui al comma 4, APT Servizi realizza una rete digitale di comunicazione turistica integrata per i mercati nazionale e internazionale.
Art. 11
Rapporti tra Regione e APT Servizi
1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da una apposita convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e alle altre attività che la società è chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte dall'APT Servizi per conto della Regione;
c) le verifiche che la Regione può svolgere, in corso d'opera ed a consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a).
2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), e delle altre attività commissionate alla società.
3. APT Servizi svolge, con cadenza annuale, una relazione alla competente Commissione assembleare sull'attività svolta.
Art. 12
Destinazioni turistiche di interesse regionale
1. La Regione istituisce, su proposta della Città metropolitana di Bologna e delle Province, le aree vaste a finalità turistica di cui all'articolo 48 della legge regionale n. 13 del 2015. Le proposte devono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. All'interno di ciascuna area vasta, la Regione, con un apposito atto della Giunta, sentita la competente Commissione assembleare, sulla base delle proposte degli enti di cui al comma 3, istituisce le Destinazioni turistiche ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna. All'interno di ogni area vasta non può essere istituita più di una Destinazione turistica.
3. Le Destinazioni turistiche sono enti pubblici strumentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, costituiti da enti locali, a cui possono aderire le Camere di commercio e qualsiasi altra amministrazione pubblica, operante in ambito turistico, che rientri tra quelle indicate dall'ISTAT come pubbliche.
4. Sono organi delle Destinazioni turistiche l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore unico e il Direttore.
5. Qualora la Città metropolitana di Bologna proponga come area vasta a finalità turistica, di cui al comma 1, l'ambito territoriale coincidente con il perimetro del territorio metropolitano, si individua nella Città metropolitana stessa l'ente che assume la funzione di Destinazione turistica di cui al comma 3, in virtù della funzione fondamentale di promozione e coordinamento dello sviluppo economico prevista dall'articolo 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014 n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e in attuazione dell'Intesa quadro tra Regione Emilia-Romagna e Città metropolitana di Bologna.
6. La Città metropolitana di Bologna, per l'esercizio coordinato delle funzioni di Destinazione turistica, può stipulare apposita convenzione con la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e con altri enti pubblici.
7. Il Direttore è il legale rappresentante dell'ente ed è nominato dall'Assemblea.
8. L'incarico di Direttore di cui al comma 7 è attribuito nel rispetto della normativa per l'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013 Sito esterno.
9. Il Consiglio di amministrazione è disciplinato dallo statuto dell'ente ed è eletto dall'Assemblea. Ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.
10. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea e deve essere in possesso della qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
11. Per quanto non espressamente previsto dai commi 7, 8 e 9, i criteri e le modalità per la nomina e la revoca dei componenti degli organi e per il funzionamento dell'Ente sono definiti nello Statuto, approvato dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali che ne promuovono l'istituzione.
12. Le Destinazioni turistiche, o la Città metropolitana di Bologna qualora assuma la funzione di Destinazione turistica ai sensi di quanto previsto al comma 5, istituiscono, sulla base di specifiche linee guida della Giunta regionale, una Cabina di regia con la partecipazione dei soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo-commercializzazione turistica dell'ambito di riferimento.
13. La Destinazione turistica attiva con i soggetti privati le opportune forme di consultazione per la definizione e l'attuazione dei programmi di promo-commercializzazione turistica dell'area di riferimento al fine di favorire la concreta efficacia.
Art. 13
Servizi di accoglienza e di informazione turistica
1. La Regione contribuisce alla gestione da parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni dei servizi di accoglienza turistica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso i Programmi turistici di promozione locale e attraverso la realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province verificano la rispondenza dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 agli standard minimi di qualità stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione assembleare.
3. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono essere inseriti nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), qualora, oltre a fornire i servizi di accoglienza a carattere locale, assicurino servizi di redazione e diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard di qualità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono gestire i servizi di cui ai commi 1 e 3 anche in forma aggregata, ovvero in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna o le Province. La Regione incentiva tali aggregazioni secondo criteri stabiliti nel rispetto delle Linee guida triennali.
5. I Comuni e le Unioni dei Comuni possono altresì affidare la gestione di servizi di cui ai commi 1 e 3 in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato che assicurino il rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale.
Art. 14
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati da APT servizi;
b) caratteristiche, mercati raggiunti, risultati conseguiti, criticità riscontrate nell'ambito dei progetti di marketing e di promozione turistica realizzati dalle Destinazioni turistiche;
c) implicazioni della programmazione regionale e locale della presente legge sulla programmazione regionale integrata dei trasporti;
d) finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 7, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale comunica alla competente Commissione assembleare lo stato di attuazione delle presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

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