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LEGGE REGIONALE 25 marzo 2016, n. 4

ORDINAMENTO TURISTICO REGIONALE - SISTEMA ORGANIZZATIVO E POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA)

Art. 19
1.
Nella rubrica dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole
"e delle Province".
2.
Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, dopo le parole
"dirette all'ospitalità"
, sono aggiunte le parole
"nonché alla vigilanza del rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi".
3. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
4.
Al comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale n. 16 del 2004, le parole
"Le Province"
sono sostituite dalle parole
"La Regione".
5.
Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL)"
sono sostituite dalle parole
"Consiglio delle Autonomie Locali (CAL)".
6.
Al comma 5 dell' articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei Comuni e delle Province"
sono sostituite con le parole
"degli enti locali".
7.
Al comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
8.
Nel primo periodo del comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione"
e le parole
"e i prezzi massimi applicati"
sono eliminate.
9.
Nel terzo periodo del comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
10.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alle Province"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
11.
La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è così sostituita:
"d) presenta, altresì, la comunicazione su ricettività, attrezzature, dotazioni e servizi della struttura alla Regione, con le modalità specificate con apposita delibera di Giunta regionale.".
12.
Al comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive alle Province"
sono sostituite dalle parole
"entro il 1° ottobre di ogni anno con validità dal 1° gennaio successivo o dal 1° dicembre in caso di zone montane. E' consentita un'ulteriore comunicazione in variazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con validità dal 1° giugno dello stesso anno".
13.
Nel primo periodo del comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Provincia"
sono sostituite con le parole
"alla Regione";
14.
Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 21 le parole
"i prezzi e"
sono eliminate.
15.
Nella rubrica dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunte le parole
"o di presunta violazione degli obblighi".
16.
Il comma 1 dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a quelli dichiarati, o che abbiano riscontrato una presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto e documentato, al Comune competente per territorio, anche tramite gli uffici IAT In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.".
17. Il comma 2 dell' articolo 26 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
18.
Nella rubrica dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"disciplina dei prezzi"
sono sostituite dalle parole
"Comunicazione delle caratteristiche".
19.
Nel primo periodo del comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"Provincia territorialmente competente"
sono sostituite dalla parola
"Regione";
le parole
"secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province"
sono eliminate. Le parole da
"La comunicazione è inviata..."
a fine comma sono eliminate.
20. Il comma 2 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
21.
Al comma 3 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei prezzi"
sono sostituite da
"delle caratteristiche delle strutture".
22.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"Provincia"
è sostituita con la parola
"Regione";
le parole
"dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati"
sono sostituite dalle parole
"delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate".
23. Il comma 5 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è soppresso.
24.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alle Province"
sono sostituite con le parole
"alla Regione".
25. I commi 7, 8 e 9 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.
26.
Al comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi"
sono soppresse.
27.
Dopo il comma 3 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:
"3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte e di quanto non espressamente escluso.".
28.
Al comma 4 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"la Provincia"
sono sostituite con le parole
"La Regione";
le parole
"sulla base delle indicazioni regionali"
sono eliminate.
30.
Al comma 1 dell' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole "
I Comuni e le Province"
sono sostituiti con le parole
"Gli enti locali".
31.
Al comma 2 dell' articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"e alla Provincia"
sono soppresse.
32.
Nella rubrica dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono eliminate le parole
"o sulle rilevazioni statistiche".
33.
Al comma 1 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dei prezzi"
sono sostituite con le parole
"delle caratteristiche della struttura".
34.
Al comma 2 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"denunciati"
è sostituita con la parola
"esposti".
35.
Al comma 4 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"Provincia"
è sostituita con la parola
"Regione"
e le parole
"o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia"
sono soppresse.
36.
Al comma 5 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"dichiarati"
è sostituita con la parola
"esposti".
37. I commi 6 e 7 dell' articolo 38 della legge regionale n. 16 del 2004 sono soppressi.
38.
Nel testo della legge regionale n. 16 del 2004 tutte le ricorrenze delle parole
"dichiarazione di inizio attività"
e delle parole
"dichiarazione di inizio attività (DIA)"
sono sostituite dalle parole
"Segnalazione certificata di inizio attività".

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