Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato29/07/2021
3. Testo Coordinato06/11/2019
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato16/07/2018
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato30/07/2015
8. Testo Coordinato16/07/2015
9. Testo Coordinato20/12/2013
10. Testo Coordinato23/07/2010
11. Testo Coordinato19/02/2008
12. Testo Coordinato26/07/2007
13. Testo Coordinato28/02/2006
14. Testo Originale28/12/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 23/06/2017

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 175 del 23 giugno 2017

Art. 6
Tipologia e programmazione degli interventi
1. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, sono costituiti:
a) dalla concessione di contributi in conto capitale;
b) dalla concessione di contributi in conto interessi;
c) da prestazioni di garanzie per l'accesso al credito;
d) dagli incentivi per l'occupazione di cui all'articolo 7;
e) dall'erogazione di contributi per la vendita dei programmi di pubblicità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera k);
f) da incentivi per il sostegno all'avvio d'imprese di giovani giornalisti di cui all'articolo 8.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono riconosciuti fino a esaurimento delle risorse agli stessi destinate dal programma annuale degli interventi da finanziare.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di bilancio la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare e acquisito il parere del CORECOM, definisce il programma annuale degli interventi da finanziare, che:
a) specifica, per ogni intervento, la tipologia di spese ammissibili e la misura massima di agevolazione in percentuale della spesa ammessa;
b) definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 Sito esterno (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), le modalità e i termini di riconoscimento di contributi e incentivi;
c) definisce le modalità dei controlli di cui all'articolo 10;
d) individua i soggetti gestori delle procedure;
e) definisce i titoli di priorità per gli anni successivi conseguiti dalle imprese escluse dagli interventi di cui al comma 1 in ragione della mancanza di fondi.
4. La Regione promuove protocolli d'intesa tra il sistema bancario regionale e il Fondo nazionale per l'editoria per favorire l'accesso tempestivo ai contributi del fondo.

Espandi Indice