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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 18 luglio 2017

Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Alta Val Tidone subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Alta Val Tidone.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara è trasferito al Comune di Alta Val Tidone ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Alta Val Tidone.

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