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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 18 luglio 2017

Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Alta Val Tidone non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Alta Val Tidone è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.

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