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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 18 luglio 2017

Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine entro il 31 dicembre 2017, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alta Val Tidone dal 1° gennaio 2018, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del Comune di Alta Val Tidone derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla data di istituzione del Comune di Alta Val Tidone, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alta Val Tidone, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Alta Val Tidone, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Agli amministratori del Comune di Alta Val Tidone, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

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