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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 13

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CAMINATA, NIBBIANO E PECORARA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 203 del 18 luglio 2017

Argomenti:
- Assetto Istituzionale-> Modifiche di confini comunali e di denominazioni

INDICE

Art. 1 - Istituzione del Comune di Alta Val Tidone mediante fusione
Art. 2 - Partecipazione e municipi
Art. 3 - Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
Art. 4 - Norme di salvaguardia
Art. 5 - Contributi regionali
Art. 6 - Norma finanziaria
Art. 7 - Disposizioni transitorie
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del Comune di Alta Val Tidone mediante fusione
1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Alta Val Tidone.
3. Il territorio del Comune di Alta Val Tidone è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara come risultante dall'allegata cartografia.
Art. 2
Partecipazione e municipi
1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo statuto del Comune di Alta Val Tidone deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, lo statuto del Comune di Alta Val Tidone può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.
Art. 3
Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali
1. Il Comune di Alta Val Tidone subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Alta Val Tidone.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara è trasferito al Comune di Alta Val Tidone ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Alta Val Tidone.
Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Alta Val Tidone non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Alta Val Tidone è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.
Art. 5
Contributi regionali
1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.
2. La Regione eroga al Comune di Alta Val Tidone un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 107.225 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.
3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Alta Val Tidone:
a) ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea;
b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
4. Al Comune di Alta Val Tidone potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Sito esterno (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione Sito esterno) sulla base delle normative di riferimento.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2018-2019 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
Art. 7
Disposizioni transitorie
1. I Sindaci dei Comuni di origine entro il 31 dicembre 2017, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Alta Val Tidone dal 1° gennaio 2018, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.
2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 Sito esterno (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il commissario nominato per la gestione del Comune di Alta Val Tidone derivante da fusione, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino all'elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, alla data di istituzione del Comune di Alta Val Tidone, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Alta Val Tidone, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.
4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, nel Comune di Alta Val Tidone, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
6. Agli amministratori del Comune di Alta Val Tidone, nato dalla fusione di più Comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applicano per il primo mandato amministrativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 109, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità, inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
7. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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