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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 15

COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2017 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI N. 11 DEL 2012, N. 2 DEL 2017 E N. 4 DEL 2017

BOLLETTINO UFFICIALE n. 205 del 18 luglio 2017

Art. 3
Modifiche alle leggi regionali n. 11 del 2012 e n. 2 del 2017
1.
Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne)), in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole
"fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni penali o amministrative per i comportamenti sopradescritti"
sono soppresse.
2.
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 2017 le parole
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018."
sono sostituite dalle seguenti:
"Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.".

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