LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 38
Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.