Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Art. 42
Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria
1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.
2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Espandi Indice