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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo III
Disposizioni relative a infrastrutture
Art. 8
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 164 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole
"la riqualificazione,"
sono soppresse.
Art. 9
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo le parole
"standard tecnici e funzionali sulla stessa"
, sono inserite le seguenti:
"o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale".
2.
La lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituita dalla seguente:
"c) opere, resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".

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