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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 74
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009 in materia di agriturismo
1.
Il comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è sostituito dal seguente:
"1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo.".

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