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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 marzo 2017, n. 4

NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

L.R. 28 luglio 2022, n. 9

Art. 4
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2.
3. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa.
4. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
7. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali, che dovranno essere appositamente invitati.
8. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.
9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito atto dalla Giunta regionale.

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