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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 1
1.
Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole
"l'educazione alla convivenza"
sono inserite le seguenti
"e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano".
2.
Alla lettera a) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, dopo le parole:
"(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),"
sono inserite le seguenti:
"alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),".
3.
La lettera b) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);".
4.
La lettera c bis) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);";
5.
La lettera g) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"g) di sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo.".
6.
Alla lettera h) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole:
"di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti:
"di prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".

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