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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 27
1.
La rubrica dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale".
2.
Il comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.".

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