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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018

Titolo II
Sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione
Capo I
Coordinamento degli ambiti settoriali delle politiche di prevenzione
Art. 5
Programmazione integrata delle politiche di prevenzione
1. La Regione realizza la programmazione integrata degli ambiti settoriali, indicati al comma 2, attraverso la Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'articolo 9.
2. La Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione persegue l'integrazione ed il coordinamento degli obiettivi e delle azioni proposte dalle singole programmazioni regionali relative ai seguenti ambiti settoriali, aventi attinenza con le finalità della presente legge: sanità, welfare, alimentazione, agricoltura e sicurezza dei prodotti e delle filiere alimentari, ambiente, protezione civile, territorio, mobilità, lavoro, istruzione, formazione, cultura, parità di genere, sicurezza e legalità, sviluppo economico, sport e politiche giovanili.
3. Gli strumenti di programmazione regionale relativi ai singoli ambiti settoriali devono in ogni caso prevedere l'attuazione delle strategie integrate finalizzate alla promozione della salute della persona e della comunità e alla prevenzione primaria, in attuazione del principio della promozione della salute e della prevenzione in tutte le politiche, di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 6
Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione
1. La Giunta regionale istituisce un Tavolo multisettoriale di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, di seguito denominato Tavolo multisettoriale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, definendone la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento, ai sensi del presente articolo. L'istituzione del Tavolo multisettoriale avviene entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Contestualmente la Giunta regionale definisce altresì le modalità per l'esercizio delle funzioni di Osservatorio di cui all'articolo 25, comma 7.
2. Il Tavolo multisettoriale opera per assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche previste dai singoli strumenti di programmazione settoriale di cui all'articolo 5, nonché per migliorare la cooperazione tra Direzioni generali, Agenzie e istituti regionali. In particolare, il Tavolo multisettoriale interviene per assicurare il coordinamento nella fase preparatoria della Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'articolo 9, e per monitorarne e valutarne le fasi attuative. Il Tavolo multisettoriale può altresì essere coinvolto nella fase preparatoria del Piano regionale della prevenzione, di cui all'articolo 10.
3. Il Tavolo multisettoriale è composto dai rappresentanti di tutte le direzioni generali regionali, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e delle altre agenzie e istituti regionali che svolgono attività connesse alla promozione della salute della popolazione. Alle riunioni del Tavolo multisettoriale possono partecipare gli Assessori competenti o loro delegati. La partecipazione alle sedute del Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.
Capo II
Sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione
Art. 7
Rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione e "Accordi operativi per la salute di comunità"
1. La Giunta regionale, con proprio atto, istituisce e definisce le modalità di funzionamento della Rete regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di seguito denominata Rete regionale, che insieme agli enti locali e alle aziende sanitarie rappresenta il Sistema regionale per la promozione della salute e la prevenzione, l'infrastruttura per la promozione della salute di cui la Regione si avvale per la realizzazione delle politiche disciplinate dalla presente legge.
2. Alla Rete regionale possono partecipare gli enti locali, in forma singola o associata, gli istituti scolastici autonomi, le università e ogni altro soggetto pubblico o a promozione pubblica che svolga la propria attività sui temi della promozione della salute o negli ambiti settoriali di cui all'articolo 5.
3. Alla Rete regionale possono inoltre partecipare soggetti pubblici e privati, con sede nel territorio, che per le proprie finalità sociali e competenze possono contribuire efficacemente alla pianificazione, realizzazione e implementazione di azioni per la promozione della salute e la prevenzione primaria, nonché allo scambio e diffusione delle migliori pratiche sul territorio.
4. Alla Rete regionale si aderisce attraverso la registrazione su una piattaforma regionale aperta, che consente la definizione dei soggetti che vi partecipano, a livello regionale e locale, secondo le modalità definite dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 1.
5. Con i soggetti aderenti alla Rete regionale di cui ai commi precedenti, gli enti locali, le aziende sanitarie o le conferenze territoriali sociali e sanitarie possono promuovere e stipulare "Accordi operativi per la salute di comunità", di livello locale, allo scopo di definire obiettivi e iniziative comuni tra i soggetti partecipanti, nonché le modalità per la condivisione di competenze e professionalità, in attuazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 6. La Giunta regionale può promuovere, per le stesse finalità, "Accordi operativi per la salute di comunità", di livello regionale, anche di tipo settoriale.
6. I contenuti degli "Accordi operativi per la salute di comunità" di livello locale, di cui al comma 5, sono definiti, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, dai comitati di distretto con il supporto tecnico degli uffici di piano e dei dipartimenti di sanità pubblica, in coerenza con i Piani attuativi locali, di cui all'articolo 10, comma 3, e avvalendosi delle indicazioni derivanti da profili di salute di comunità elaborati territorialmente e congiuntamente dagli enti locali e dalle aziende sanitarie territoriali. Gli "Accordi operativi locali per la salute di comunità" contribuiscono alla appropriata attuazione locale della Strategia regionale per la promozione della salute e la prevenzione, di cui all'articolo 9, e del Piano regionale della prevenzione, di cui all'articolo 10. A tale scopo favoriscono l'integrazione delle programmazioni e delle azioni settoriali in capo alle aziende sanitarie e ai diversi servizi delle amministrazioni locali, e valorizzano il contributo dei soggetti del territorio di cui ai commi 2 e 3.
7. Nell'ambito degli "Accordi operativi per la salute di comunità", di cui ai precedenti commi 5 e 6, gli enti locali e le aziende sanitarie territoriali possono istituire Tavoli multisettoriali locali di coordinamento delle politiche di promozione della salute e prevenzione, per l'integrazione e la cooperazione tra settori, aree, dipartimenti interni agli enti locali e alle aziende sanitarie, e tra questi e i diversi soggetti aderenti agli Accordi operativi e alla Rete regionale. Con tali soggetti gli enti locali e le aziende sanitarie possono siglare convenzioni operative per lo sviluppo di iniziative volte alla promozione della salute delle comunità locali.
8. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 5 e 6, in attuazione della Strategia regionale di cui all'articolo 9 e del Piano regionale della prevenzione di cui all'articolo 10, la Regione promuove e organizza adeguate attività formative e di aggiornamento per il personale e gli operatori dei diversi soggetti pubblici coinvolti negli "Accordi operativi per la salute di comunità" e agisce a favore del rafforzamento operativo dei soggetti stessi.
Art. 8
Partecipazione a reti e progetti sovraregionali
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la partecipazione a programmi, reti, progetti e iniziative che coinvolgono altre regioni, ministeri, istituzioni europee ed altri soggetti, secondo le modalità previste dallo Statuto regionale e dalle leggi vigenti. Può aderire altresì a protocolli, linee guida o direttive internazionali e nazionali finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione primaria.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione partecipa altresì alle attività dell'associazione "Rete Italiana Città Sane-Oms", di cui alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 16 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione "Rete Italiana Città Sane-OMS"), ed in particolare:
a) favorisce l'adesione degli enti locali alla "Rete Italiana Città Sane" e la loro partecipazione ai programmi della Rete stessa;
b) promuove e facilita lo scambio e la diffusione di buone prassi tra la Rete regionale, di cui all'articolo 7, e la "Rete Italiana delle Città Sane";
c) favorisce la partecipazione dei soggetti costituenti la Rete regionale di cui all'articolo 7 alle azioni e iniziative promosse dalla "Rete Italiana Città Sane".

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