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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 05 dicembre 2018 , n. 19

PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITÀ E PREVENZIONE PRIMARIA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 381 del 5 dicembre 2018

Titolo V
Norme finanziarie e finali
Art. 27
Disposizioni finanziarie
1. Per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in Euro 3.500.000,00 per ciascun esercizio, si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 13 - Tutela della Salute, Programma 1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021. La Giunta regionale, in sede di programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 16 luglio 2018, n. 9 (Norme in materia di finanziamento, programmazione, controllo delle aziende sanitarie e gestione sanitaria accentrata. Abrogazione della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50, e del regolamento regionale 27 dicembre 1995, n. 61. Altre disposizioni in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale) integra per tale importo la quota di finanziamento del Livello di assistenza "Prevenzione collettiva e sanità pubblica". La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
3. Concorrono altresì al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge le eventuali risorse del fabbisogno del fondo sanitario nazionale assegnate alla Regione, vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con riferimento a progetti finalizzati alla prevenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 Sito esterno (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
Art. 28
Abrogazioni
1. La legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 (Provvedimenti per promuovere l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambito regionale) è abrogata. Le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3 della medesima legge continuano ad applicarsi con riferimento ai progetti e ai programmi in corso e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno 1° gennaio 2019.

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