Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Art. 1
Oggetto, finalità e obiettivi
1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.
2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:
a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;
d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;
f) promuovere l'educazione all'ascolto;
g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
h) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
3. In attuazione dei principi stabiliti all' articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).
Espandi Indice