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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 2

NORME IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto, finalità e obiettivi
1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità, nonché alla realizzazione della strategia europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, favorisce l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale, la sua integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione e promuove il rafforzamento, l'innovazione, l'internazionalizzazione della filiera produttiva, distributiva e di promozione della musica.
2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi, promozionali e di ricerca, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti settoriali interessati, al fine di:
a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
c) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale, nel più ampio contesto delle politiche per la crescita delle industrie culturali e creative sia in ambito profit che non profit;
d) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
e) favorire la produzione e l'esecuzione dal vivo, in particolare della musica contemporanea originale;
f) promuovere l'educazione all'ascolto;
g) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
h) promuovere la cultura della legalità e dei diritti degli autori, degli artisti, dei professionisti e dei lavoratori del settore musicale, anche ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
i) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).
3. In attuazione dei principi stabiliti all' articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale).
Art. 2
Ambiti e strumenti attuativi
1. Le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1 vengono perseguiti dalla Regione mediante gli interventi e le misure della presente legge, nonché attraverso le programmazioni e misure settoriali seguenti:
a) gli interventi in materia di qualificazione dell'offerta d'istruzione e d'istruzione e formazione professionale nonché di formazione professionale di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 5 (Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale);
b) il programma regionale in materia di spettacolo adottato in attuazione della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo);
c) il programma regionale in materia di promozione culturale adottato in attuazione della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale);
d) il programma regionale degli interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali);
e) il programma regionale delle attività produttive di cui all' articolo 54 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nonché le disposizioni di attuazione delle leggi regionali in materia di artigianato, commercio, turismo, cooperazione, ricerca industriale e trasferimento tecnologico e promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;
f) gli interventi in attuazione della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro), con particolare riferimento alle misure di politica attiva del lavoro;
g) gli interventi in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni);
h) gli interventi in materia di sostegno alla ricerca storico-musicale e alla conservazione e valorizzazione del patrimonio musicale materiale e immateriale, in attuazione della legge regionale n. 13 del 1999, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) e della legge regionale n. 18 del 2000;
i) gli interventi in attuazione della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica));
j) altri programmi regionali, nazionali e comunitari coerenti con le finalità della presente legge.
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