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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI

Art. 31
Spese istruttorie
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.
2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.
3. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.
4. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.
5. L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o del procedimento unico di VIA, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.
6. Qualora il proponente sia la Regione o un ente del sistema regionale le spese istruttorie non sono dovute.

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