Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 23
Rilevazione della gestione per conto
1.
Le Aziende Unità sanitarie locali che gestiscono le attività di cui all'articolo 22 sono tenute a:
a)
redigere il bilancio preventivo economico annuale dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'articolo 7;
b)
redigere il bilancio di esercizio dei servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali secondo le modalità definite all'articolo 9;
c)
allegare al bilancio preventivo economico annuale di cui all'articolo 7 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;
d)
allegare al bilancio di esercizio di cui all'articolo 9 distinti conti economici per ogni ambito distrettuale, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente;
e)
conseguire l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
f)
rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
g)
illustrare nella relazione del Direttore generale del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio di esercizio i valori economici per ogni servizio gestito ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.