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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 luglio 2019, n. 11

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n.13

Art. 1
Concessione del contributo
1. La Regione Emilia-Romagna concede un contributo annuale ai comuni e alle unioni di comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 Sito esterno (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno).

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