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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 02 luglio 2019, n. 11

CONTRIBUTI AI COMUNI E ALLE UNIONI DI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n.13

Art. 2
Criteri e modalità di concessione
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'articolo 1, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa sostenuta dal comune o dall'unione di Comuni.

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