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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli indirizzi promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, con i principi di cui all'articolo 10 del Trattato Sito esterno sul funzionamento dell'Unione europea, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), delle risoluzioni del Consiglio d'Europa (1728) 2010 e (2048) 2015, della risoluzione 380 del 26 marzo 2015 del Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d'Europa (Garantire i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT): una responsabilità delle città e regioni europee), della risoluzione del Parlamento europeo A3 0028/94 sulla parità dei diritti per gli omosessuali, della risoluzione del Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite A/HRC/17/19, del 17 giugno 2011, sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, della raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri del 31 marzo 2010 CM/REC (2010) 5, nonché in ottemperanza agli articoli 2 Sito esterno e 3 Sito esterno della Costituzione , in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello Statuto regionale e secondo i principi della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro regionale per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove e realizza politiche, programmi ed azioni finalizzatia tutelare ogni persona nella propria libertà di espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché a prevenire e superare le situazioni di discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica.
2. La Regione riconosce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 Sito esterno (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), anche mediante misure di sostegno.
3. La Regione assicura l'accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall’identità di genere.
4. La Regione, ai fini di prevenire le discriminazioni per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere e favorire una cultura del rispetto e della non discriminazione, promuove e valorizza l'integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, del lavoro.
5. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione aderisce a RE.A.DY (Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere) e nomina un delegato mediante decreto del Presidente della Giunta.

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