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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2019, n. 15

LEGGE REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE DETERMINATE DALL’ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL’IDENTITA’DI GENERE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 253 dell' 1 agosto 2019

Art. 8
Comitato regionale per le comunicazioni
1. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM)), effettua, nei periodi di monitoraggio individuati nel corso dell’anno o su segnalazione di terzi, la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali o all'identità di genere della persona, in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 Sito esterno (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nei casi non conformi ai codici di autoregolamentazione (Codice di autoregolamentazione TV e minori e D.M. 21/01/2008, n. 36 - Codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva denominato) di cui all’articolo 9, comma 3 e articolo 35 bis del d.lgs. n. 177 del 2005 Sito esterno, il CORECOM si fa parte attiva nella segnalazione alle autorità e agli organismi competenti.
2. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM assicura un efficace esercizio della facoltà di accesso ai soggetti legittimati, garantendo adeguati spazi di informazione e di espressione anche in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

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