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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 novembre 2019, n. 27

NORME PER LA TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA DI INTERESSI NEL PROCESSO LEGISLATIVO E AMMINISTRATIVO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 396 del 29 novembre 2019

Art. 3
Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse - Adeguamento degli atti inerenti all’Albo delle associazioni ex articolo 19 dello Statuto Sito esterno
1. La Giunta regionale istituisce il Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse, di seguito Registro. Il Registro è istituito presso il Gabinetto del presidente della Giunta ed è gestito con le risorse umane e strumentali disponibili in tale struttura senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. L’Assemblea legislativa istituisce un proprio Registro dei rappresentanti dei portatori di interesse.
2. Può svolgere attività di rappresentanza di portatori di interesse presso i decisori pubblici solo chi è iscritto al Registro. Modalità di iscrizione e cancellazione, requisiti e documentazione da allegare alla richiesta di iscrizione sono stabiliti con delibera di Giunta, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, nel rispetto dei seguenti presupposti essenziali:
a) esistenza di un rapporto di rappresentanza del portatore di interesse attestata da un rapporto negoziale o da un incarico ricevuto;
b) alla richiesta di iscrizione è allegata copia di atto costitutivo o statuto o regolamento o altra documentazione idonea che dimostri natura e scopi del portatore di interesse.
3. Il rappresentante o portatore di interesse è, in ogni caso, tenuto a dare tempestiva comunicazione in merito alla perdita dei requisiti di cui al comma 2, ovvero alla sopravvenienza di una delle cause di divieto previste dalla presente legge.
4. Ai fini dell’iscrizione al Registro il rappresentante del portatore di interesse:
a) non deve aver riportato condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica, l’economia pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona;
b) non deve essere stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici.
5. Non può iscriversi al Registro e svolgere attività di rappresentanza di interessi:
a) chi ricopre la carica di consigliere regionale, assessore regionale, di sottosegretario o di presidente della Regione Emilia-Romagna, ovvero chi abbia ricoperto una di queste cariche negli ultimi dodici mesi che precedono la domanda di iscrizione;
b) chi ricopre la carica di componente del Governo della Repubblica ovvero di una delle Camere del Parlamento italiano o del Parlamento europeo;
c) i dipendenti della Regione e degli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), nonché dell’Agenzia per la prevenzione, l’ambientale e l’energia (ARPAE), istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna);
d) chi è componente degli organi di vertice regionali e nazionali dei partiti, dei movimenti e delle associazioni politiche.
6. Fermi restando l’istituzione dell’Albo delle associazioni e il protocollo di consultazione previsti dall’articolo 19 dello Statuto Sito esterno, l’Assemblea legislativa provvede ad adeguare e integrare i relativi atti ai principi della presente legge.
7. L’iscrizione nel Registro o la formale indicazione come rappresentante di associazione iscritta all’Albo ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sito esterno consente di svolgere attività indifferentemente nei confronti di tutti i decisori pubblici contemplati dalla presente legge.
8. L’Ufficio di Presidenza approva le linee guida di cui al comma 2, sentito il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Assemblea legislativa.
9. I dati relativi al Registro sono pubblicati in apposita sezione del portale web della Regione Emilia-Romagna, nelle forme e con le modalità stabilitedal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

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