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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 maggio 2019, n. 4

RIDETERMINAZIONE DEI VITALIZI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 Sito esterno (BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2019 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2019-2021) E CONSEGUENTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN COERENZA CON L'ABROGAZIONE DELL'ISTITUTO

Testo coordinato con le modifiche appoirtate da:

L.R. 29 dicembre 2020, n. 11

Art. 5
Definizione
1. Stante l'abrogazione dell'istituto a decorrere dal 1° gennaio 2013 ad opera dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 13 del 2010, l'assegno vitalizio mensile compete a coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore, di consigliere regionale, di sottosegretario fino alla IX legislatura, a condizione che siano cessati dal mandato, abbiano versato a copertura di un periodo di almeno cinque anni quota parte dell'indennità di carica a titolo di contributo finalizzato all'erogazione dell'assegno vitalizio secondo le disposizioni temporalmente vigenti all'epoca del versamento e non abbiano rinunciato al diritto.

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