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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2023

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione, ai sensi degli articoli 9 e 117, terzo comma, della Costituzione Sito esterno e dell’ articolo 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), opera per la promozione della cultura e favorisce le iniziative volte alla sua valorizzazione. La presente legge, in armonia con la normativa europea e nazionale, disciplina l’attività volta a favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale, di libera espressione, di comunicazione, nonché quale fattore di inclusione, di superamento delle diseguaglianze e di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che vi risiedono.
2. La Regione favorisce in particolare:
a) la valorizzazione della creatività, dell’innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale;
b) le pari opportunità di accesso alle attività di promozione culturale, operando per eliminare le barriere culturali, sociali ed economiche che limitano la partecipazione culturale;
c) la promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive e performative contemporanee, favorendo l’emergere di proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
d) l’integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, del paesaggio, della promozione turistica, del benessere degli individui e della collettività;
e) la diffusione della cultura digitale e dell’innovazione, intesa quale ricerca e sperimentazione di nuove forme di divulgazione, di circolazione della cultura e fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
f) il pluralismo dell’offerta culturale, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
g) la promozione della cultura emiliano-romagnola all’estero, incentivando le occasioni di confronto e la cooperazione di livello sovranazionale.
3. L’organizzazione e la gestione di attività di promozione culturale costituisce attività di interesse generale, ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno).
4. La Regione, nell’attuazione della legge, tiene conto delle istanze emergenti dai territori e si ispira ai principi di sussidiarietà verticale, orizzontale e di leale collaborazione con enti locali e istituzioni.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, per attività di promozione culturale si intendono gli eventi, le mostre, i festival, le rassegne, i convegni e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico rivolti:
a) alla diffusione della cultura negli aspetti di interesse generale, in particolare nelle aree delle letterature, delle arti visive e performative, del cinema e dell’audiovisivo, delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle scienze umane e sociali, del dialogo fra le culture e le religioni;
b) alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle culture, delle identità e delle tradizioni locali;
c) alla formazione del pubblico, tenendo conto della pluralità e delle specificità in cui si articola, per favorirne l’avvicinamento alla consapevole visione, partecipazione e fruizione della cultura nelle aree di cui alla lettera a);
d) alla promozione della creatività artistica e letteraria.
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e indirizzo, sostiene le attività di promozione culturale, anche attraverso l’armonizzazione e il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.
2. La Regione, in particolare:
a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso il programma pluriennale di cui all’articolo 5, nel rispetto della normativa nazionale;
b) coopera con tutti i livelli istituzionali e con le Università, con il sistema dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), previe intese o accordi, nonché con i soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione e con operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale;
c) attua propri progetti di promozione culturale, favorisce la programmazione negoziata mediante la sottoscrizione di convenzioni o accordi;
d) sostiene le iniziative di promozione culturale di rilevante interesse regionale organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale;
e) valorizza l’apporto dell’associazionismo del terzo settore che opera per la promozione della cultura, in particolare riconoscendo il ruolo delle reti associative di cui all’ articolo 9 della legge regionale 13 aprile 2023, n. 3 (Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva);
f) sostiene la realizzazione, la ristrutturazione, la riqualificazione, l’adeguamento tecnologico degli spazi aperti al pubblico destinati allo svolgimento delle attività di promozione culturale, anche al fine di favorire la transizione digitale e la transizione ecologica;
g) sostiene la diffusione delle attività di promozione culturale sull’intero territorio regionale, anche promuovendone la realizzazione nell’ambito delle strategie rivolte alle aree interne e montane, al fine del consolidamento della coesione territoriale e sociale;
h) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri di servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio per la promozione culturale.
Art. 4
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. I Comuni e le loro Unioni, a seconda che le funzioni di promozione culturale siano esercitate in forma singola o associata, concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.
2. I Comuni o le loro Unioni, in coerenza con le finalità della presente legge:
a) organizzano e sostengono le attività di promozione culturale che possono essere gestite direttamente o tramite soggetti da essi costituiti o partecipati;
b) sostengono le attività di promozione culturale, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
c) operano per la realizzazione, il restauro, l’adeguamento e la riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale alla transizione digitale delle sedi e delle attrezzature destinate alla fruizione di attività e servizi culturali, incentivandone l’organizzazione e la gestione, anche in forma integrata.

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