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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2023

Capo II
Programmazione e strumenti attuativi
Art. 5
Programmazione pluriennale
1. La Regione individua le priorità e le strategie dell’intervento regionale in materia di promozione culturale mediante la programmazione pluriennale, di regola triennale.
2. Il programma pluriennale definisce, in particolare:
a) le priorità e gli obiettivi da perseguire definendo, qualora sia possibile, gli indici di valutazione per la verifica del loro raggiungimento;
b) gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di attuazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 6, nonché le modalità di accesso ai benefici;
c) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in relazione agli ambiti individuati;
d) il coordinamento con altre programmazioni regionali che intervengono in materie afferenti alla promozione culturale.
3. L’Assemblea legislativa approva il programma pluriennale su proposta della Giunta regionale.
4. Il programma pluriennale resta in vigore in ogni caso fino all’approvazione del successivo programma.
Art. 6
Modalità di attuazione
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e in coerenza con il programma di cui all’articolo 5, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
a) realizzazione diretta di interventi e iniziative di promozione culturale;
b) realizzazione di interventi e iniziative di promozione culturale mediante:
1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
2) convenzioni con soggetti privati, anche in attuazione dell’ articolo 56 del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno e delle norme di cui al titolo III della l.r. n. 3 del 2023;
3) amministrazione condivisa, in particolare attraverso le attività di co-programmazione e co-progettazione di cui all’ articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 Sito esterno e secondo i principi espressi al titolo III della l.r n. 3 del 2023;
c) concessione di contributi a favore dell’ente organizzatore e realizzatore di progetti e iniziative di promozione culturale, svolte prevalentemente sul territorio regionale;
d) concessione di contributi a sostegno di progetti che promuovono all’estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;
e) concessione di contributi per spese di investimento per progetti volti alla realizzazione, al restauro, al recupero, all’adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.
3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi, anche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, nonché a conferire incarichi professionali tecnico-specialistici a supporto delle attività di valutazione nell’ambito delle procedure selettive.
5. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa di settore, specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività di promozione culturale, attraverso società in house.
Art. 7
Soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei contributi
1. I soggetti attuatori degli interventi e beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a) enti locali, singoli o associati, e soggetti da essi costituiti o partecipati, nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione culturale;
b) pubbliche amministrazioni;
c) soggetti privati che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale od operativa sul territorio regionale;
d) enti del terzo settore, di cui alla l.r. n. 3 del 2023, che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale od operativa sul territorio regionale.
2. Con riferimento a specifici ambiti di intervento, il programma pluriennale di cui all’articolo 5 può delimitare ulteriormente le tipologie di soggetti destinatari tra quelli individuati al comma 1.

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