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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2023, n. 21

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 AGOSTO 1994, N. 37 (NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 368 del 28 dicembre 2023

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 8
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 3.800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi –   Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie. 
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall’ articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 10
Abrogazione e disposizioni transitorie
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, fino alla loro conclusione.
Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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