Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "
1091 -Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2 della Costituzione, recante: "Nuove norme per migliorare l'autodifesa - Modifiche all'art. 52 Codice Penale ed all'art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza". (03 08 15)
A firma dei Consiglieri: Rainieri, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Bargi, Rancan, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 53 del 6/08/2015
(Relatore consigliere Matteo Rancan)
Testo n. 25/2015 licenziato nella seduta del 17 novembre 2015 con il titolo:
Nuove norme per migliorare l’autodifesa – Modifiche all’art. 52 Codice Penale ed all’art. 35 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Art. 1
1. All’articolo 52 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) In fine al primo comma sono aggiunte le parole: “, oppure se abbia commesso il fatto per concitazione o paura”;
b) la lettera b) del secondo comma è sostituita con le seguenti parole: “b) i beni propri od altrui, quando vi è pericolo d’aggressione o è in atto la fuga con beni di grande rilevanza”.
(parere contrario)
Art. 2
1. Dopo il comma settimo dell’art. 35 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. L'autorità medica cui è richiesto il certificato di cui al comma settimo e il Questore cui è stato richiesto il nulla osta di cui al comma quinto, sono tenuti a rispondere al cittadino richiedente con il rilascio del relativo documento o con il diniego entro dieci giorni dalla presentazione della domanda.”.
(parere contrario)