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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 1433
Licenziato in data: 21/09/2016
Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40". (13 10 15) A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

 

1433 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40". (13 10 15). A firma dei Consiglieri: Pompignoli, Bargi, Fabbri, Rainieri, Delmonte, Marchetti Daniele, Rancan, Pettazzoni, Liverani

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 60 del 20/10/2015

 

(Relatore consigliere Massimiliano Pompignoli)

 

 

Testo n. 5/2016 licenziato nella seduta del 21 settembre 2016 con il titolo:

 

Norme regionali in materia di contributi al settore turistico e alle attività ricettive. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 1

Modifica dell’articolo 5, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40

 

1. All’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Soggetti beneficiari), è aggiunto il seguente nuovo comma 1 bis:

 

1 bis. Tra i soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo sono da escludersi strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, così come definite dalla normativa regionale, il cui fatturato o ricavato degli ultimi cinque anni non sia integralmente derivante da forme di attività turistica.

 

(parere contrario)

 

 

Art. 2

Modifica dell’articolo 10, legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40

 

1. All’articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2002 n. 40, (Tipologia e ammontare dei contributi), è aggiunto il seguente nuovo comma 4 bis:

 

4 bis. Ai soggetti beneficiari di cui alla lettera a) comma 1 art. 5 della presente legge, nel caso si tratti di strutture alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale, sono concessi contributi esclusivamente qualora il fatturato o il ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi cinque anni sia integralmente derivante da forme di attività turistica. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilità a contributo ovvero la revoca del contributo stesso. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi.

 

(parere contrario)

 

Art. 3

Norma finanziaria

 

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio.

 

(parere contrario)

 

Art. 4

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

(parere contrario)

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