Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
II Commissione Permanente
"Politiche economiche"
17 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure finanziarie a sostegno dei giovani professionisti". (29 12 14) A firma del Consigliere: Foti
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 6 del 5/01/2015
(Relatore consigliere Stefano Bargi)
Testo n. 4/2015 licenziato nella seduta del 14 ottobre 2015 con il titolo:
Misure finanziarie a sostegno dei giovani professionisti
Articolo 1
Finalità
1. La Regione Emilia Romagna ritiene fondamentale agevolare l’accesso alla libera professione dei giovani, al fine anche di favorire la ripresa dell'economia nel suo territorio.
(parere contrario)
Articolo 2
Istituzione del fondo regionale di rotazione per giovani professionisti
1. La Regione Emilia Romagna costituisce un fondo regionale per la concessione di agevolazioni finanziarie ai giovani professionisti di età non superiore ai trentacinque anni.
2.
In particolare, il fondo di cui al comma 1 presta garanzia per:
a) i prestiti d’onore erogati per le spese di acquisto di strumenti informatici agli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, agli iscritti agli ordini e/o ai collegi professionali, ai professionisti prestatori d’opera intellettuale;
b) i prestiti erogati ai giovani professionisti per fare fronte alle spese di avvio di nuovi studi professionali. In particolare per la:
- realizzazione di progetti di apertura e/o sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati nelle forme previste dalla legge, in modo associato o intersettoriale tra professionisti;
- attuazione di programmi volti all’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell’informazione e della conoscenza;
- organizzazione di iniziative volte a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.
3. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e stabilisce, nel rispetto della normativa europea sui limiti degli aiuti di importanza minore “de minimis”, le modalità di accesso allo stesso.
(parere contrario)
Articolo 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per l’anno 2015 in 500.000,00 euro, si fa fronte in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
(parere contrario)