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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 2317
Licenziato in data: 11/04/2016
"Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)". (09 03 16) A firma del Consigliere: Marchetti Daniele

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

 

2317 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)". (09 03 16)

A firma del Consigliere: Marchetti Daniele

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 88 del 18/03/2016

 

 

(Relatore consigliere Daniele Marchetti)

 

 

Testo n. 1/2016 licenziato nella seduta dell’11 aprile 2016 con il titolo:

 

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università)



 

Art. 1

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 6 del 2004

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) è aggiunto il seguente:

 

"1 bis. I Comuni di cui al comma 1 possono disporre lo scioglimento del Nuovo Circondario o recedere unilateralmente da esso nei limiti e con le modalità stabiliti dallo Statuto ai sensi dell'articolo 26, comma 4-bis".

 

(parere contrario)

 

 

Art. 2

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 6 del 2004

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 è aggiunto il seguente:

 

"4 bis. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento del Circondario e per il recesso da parte dei Comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra il Circondario ed il Comune uscente. Il recesso dal Circondario non può comportare sanzioni o risarcimenti. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso il Circondario. Deve altresì prevedere l'obbligo per il Comune recedente di farsi carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi dal Circondario".

 

(parere contrario)

 

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