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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 232
Licenziato in data: 30/03/2016
"Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche". (24 02 15) A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

II Commissione Permanente

"Politiche economiche"

 

 

 

232 - Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l'apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche". (24 02 15). A firma dei Consiglieri: Bignami, Aimi, Marchetti Daniele

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 17 del 27/02/2015

 

(Relatore consigliere Bignami Galeazzo)

 

 

Testo n. 4/2016 licenziato nella seduta del 30 marzo 2016 con il titolo:

 

 

Norme per il riconoscimento del disagio economico subito da Commercianti e Artigiani durante l’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.

 

 

 

 

 


Articolo 1

Finalità

 

1. La Regione Emilia – Romagna riconosce il disagio economico che subiscono gli operatori commerciali e artigianali a seguito dell’apertura di cantieri per la realizzazione di opere pubbliche.

 

2. La Regione interviene per il sostegno dell’attività degli operatori commerciali e artigianali concedendo finanziamenti, nel caso di consistenti difficoltà finanziarie dimostrate sulla base di documenti contabili dei soggetti richiedenti.

 

(parere contrario)

 

 

Articolo 2

Individuazione delle aree d’intervento. Pubblicazione Bando

 

1. I Comuni, entro il 30 giugno di ogni anno, propongono con specifico atto alla Regione le aree interessate dalla realizzazione di lavori pubblici con riferimento ai cantieri, alla tipologia e all’entità degli effetti dei lavori stessi sul territorio, la cui durata dei lavori, superiore a 150 giorni, abbia avuto notevoli ripercussioni negative sulle aziende commerciali e artigianali. In caso di chiusura totale delle vie di comunicazione afferenti tali aziende, il suddetto termine si riduce a 90 giorni.

 

2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva l’individuazione delle aree interessate della realizzazione dei Lavori Pubblici oggetto di riconoscimento del disagio e il relativo sostegno economico, così come indicato nel successivo art. 3.

 

3. La Giunta Regionale, entro 60 giorni decorrenti dalla data di adozione della dichiarazione di cui l comma 2, procede alla pubblicazione di un apposto Bando finalizzato al riconoscimento del disagio economico e alla successiva erogazione del sostegno economico.

Al Bando viene data idonea pubblicità.

 

(parere contrario)

 

 

Articolo 3

Regolamento attuativo

 

1. La Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito Regolamento nel quale vengono individuati procedure, tempi e modalità per il riconoscimento del disagio economico in particolare, con regolamento, sono stabilite:

 

a) modalità per la presentazione da parte dei soggetti di cui all’art. 1 delle istanze di finanziamento;

 

b) criteri e modalità per la valutazione delle istanze di finanziamento per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

 

c) criteri, modalità e termini per la concessione dei finanziamenti (o comunque qualunque altra forma di vantaggio economico che si intende corrispondere).

 

(parere contrario)

 

 

Articolo 4

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante l’istituzione di apposita unità previsionale di base e relativi capitoli, che verranno dotati dalla necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

 

(parere contrario)

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