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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 5720
Licenziato in data: 13/12/2017
"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018"

Relazione:

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE GIUSEPPE BOSCHINI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

Premessa. Il quadro di finanza pubblica nazionale

 

Le manovre statali approvate negli ultimi anni hanno inciso fortemente sulle finanze regionali. La nostra Regione ha sempre partecipato responsabilmente agli obiettivi nazionali di gestione della spesa pubblica e di rispetto dei vincoli di finanza, contribuendo in modo rilevante al percorso di credibilità e di ripresa del Paese, dopo la crisi dello spread nel 2011.

 

Negli anni 2016 e 2017 le regioni a statuto ordinario hanno concorso all’equilibrio di bilancio nazionale costituendo un avanzo di circa 1,9 miliardi annui. Nelle more del perfezionamento della manovra nazionale, e degli accordi che devono essere definiti tra Stato e Regioni, l’attuale Disegno di legge in fase di approvazione prevede, per le regioni a statuto ordinario, il conseguimento del saldo in termini di competenza pari a 2.200 milioni di euro, equivalente per la Regione Emilia-Romagna alla individuazione di 187,18 milioni di euro di accantonamenti, circa 19 in più rispetto all’anno scorso.

 

Nel complesso, rispetto al 2014, le Regioni ordinarie arriveranno nel 2018 a fornire un contributo di finanza pubblica pari a 12,95 miliardi: un contributo che vale circa il 25% delle spese regionali extra sanità. Questo significa che lo sforzo compiuto dalle Regioni in questi anni ha avuto l’effetto di irrigidire i bilanci; è quindi sempre più difficile il recupero di ulteriori risorse nella spesa corrente e accantonare risparmio pubblico per investimenti.

 

Il taglio strutturale in termini di indebitamento netto non risulta ancora coperto per l’anno 2018. La legge nazionale di bilancio prevede che le modalità di erogazione del contributo regionale sia definita con intesa entro il 30 aprile. A riguardo le Regioni hanno proposto per la formazione del testo del disegno di legge bilancio 2018 alcune soluzioni volte a rendere gestibili i tagli e a realizzare in ogni caso l'obiettivo di finanza pubblica, in particolare scambiando una quota di avanzo di amministrazione delle Regioni con spesa in conto capitale che lo Stato ha programmato, con la finalità di stimolare gli investimenti pubblici nei territori, riqualificando al tempo stesso la spesa sulla base di una programmazione pluriennale degli interventi. Sarebbe essenziale che simili misure compensative fossero mantenute e rese strutturali in chiave pluriennale, al fine di offrire un orizzonte temporale definito e certo alla programmazione e rendere più efficace l’azione delle Regioni per lo sviluppo del Paese.

 

Alcuni problemi aperti permangono ancora -inoltre- con riferimento al finanziamento dei servizi per l’impiego, al fondo per l’assistenza degli alunni con disabilità, al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici e alla spesa farmaceutica.

 

Tenuto conto anche dell’impegno delle Regioni ad assorbire gran parte del personale in sovrannumero di Province e Città metropolitane e a sostenere i bilanci provinciali, si conferma l’importanza di affrontare in modo organico il tema dell’ “autonomia finanziaria” ai sensi del D.lgs 68/2011 e più in generale dell’art.116 della Costituzione, declinandolo nelle sue diverse sfaccettature, che attengono non solo il tema dei trasferimenti di competenze o delle entrate proprie, ma anche quello -ad esempio- dell’autonomia nell’azione di contrasto alla evasione fiscale.

 

Così in questo bilancio inziale le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa passano per la competenza da 9.712 a 9.762 milioni. Le entrate totali si contraggono però da 17.829 a 17.164 milioni -sempre per la componente di competenza- per effetto sia della riduzione dei trasferimenti (-134 sulle previsioni definitive 2017) che delle entrate in conto capitale registrabili a bilancio allo stato attuale delle trattative in corso con lo Stato centrale. La spesa corrente si prevede oggi attestata a 10.148 milioni: in contrazione dunque rispetto ai 10.313 delle previsioni definitive 2017, ma in espansione rispetto all’iniziale 2017, che si attestava a 10.072.

 

Pur nella evidente complessità di analisi degli elementi costitutivi del Bilancio -specie per la loro provvisorietà in assenza di una chiusura definitiva degli accordi in materia di investimenti e coperture col Governo centrale- è evidente che parliamo nel complesso di un bilancio che poggia su alcune grandezze in espansione, grazie anche al buon andamento dell’economia locale, e insieme presenta non poche difficoltà e restrizioni. Questo quadro ci porta ad un ulteriore bilancio di razionalizzazione di costi e di efficientamenti, che su molte politiche deve limitarsi ad oggi a confermare le previsioni delle misure dell’anno precedente (ed è già un obiettivo tutt’altro che scontato), mentre deve concentrare le scelte di espansione in modo molto mirato, su alcune priorità molto precise: queste sono individuate essenzialmente nel supporto allo sviluppo socioeconomico e nella tutela del territorio e della sostenibilità ambientale, intesa anch’essa come precondizione essenziale per la crescita e l’attrattività.

 

Dunque non un bilancio in espansione, almeno in questa fase previsionale iniziale. Ma un bilancio che non rinuncia ad essere espansivo, a svolgere cioè politiche di sostegno all’espansione verso il nostro tessuto socio-economico. Confermando, naturalmente, l’impegno essenziale a non lasciare indietro nessun cittadino emiliano-romagnolo, attraverso le conferme sostanziali della spesa sanitaria, sociale e in più con l’espansione strutturale delle misure di sostegno per le povertà estreme.

 

 

L’andamento dell’economia regionale nel 2017

 

I dati dell’economia regionale nel 2017 vanno chiudendosi in modo realmente, concretamente positivo.

 

La Banca d’Italia, nel suo aggiornamento congiunturale sull’economia della Regione Emilia-Romagna, pubblicato a novembre, rileva che nel primo semestre del 2017 è proseguita la ripresa dell’economia regionale. L’attività nell’industria ha mostrato un’accelerazione rispetto all’anno precedente. La ripresa ha riguardato gran parte dei settori: è stata molto significativa nella metalmeccanica e meno forte nei comparti tradizionali; è più debole tra le imprese di minore dimensione. La domanda interna ha dato un contributo positivo, favorendo un incremento del fatturato anche per le imprese che si rivolgono al mercato nazionale. L’accumulazione di capitale si è rafforzata, anche grazie agli incentivi pubblici agli investimenti.

 

L’edizione di ottobre degli Scenari per le economie locali di Prometeia, analizzati da Unioncamere regionale, rivede ulteriormente al rialzo la crescita del PIL dell’Emilia-Romagna nel 2017, che dovrebbe raggiungere almeno l’1,7 per cento, una stima superiore all’1,4 per cento previsto a livello nazionale. L’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per ritmo di crescita nel 2017, insieme alla Lombardia.

 

Particolarmente positiva continua ad essere l’andamento dell’export, confermando che una delle nostre priorità deve essere individuata nell’agganciare il maggior numero possibile di imprese regionali alla capacità espansiva dei mercati internazionali. Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, analizzati da Unioncamere Emilia-Romagna, nel secondo trimestre del 2017 il nostro export cresce di un ulteriore +4,0 per cento, generando un volume pari a 14.591 milioni di euro. Nei primi sei mesi dell’anno, l’Emilia-Romagna si conferma la terza regione per quota dell’export nazionale (13,3 per cento): complessivamente la prima metà dell’anno si chiude con un valore export che sfiora i 30 miliardi e con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 6,4 per cento, con un ruolo centrale per le varie industrie meccaniche ed elettromeccaniche e l’alimentare.

 

Sappiamo invece che per alcuni settori il quadro di difficoltà non è ancora risolto.

 

Il settore delle costruzioni conferma un andamento negativo, considerato che il recupero delle compravendite di abitazioni non è bastato a stimolare ancora a sufficienza l’attività produttiva e i prezzi.

 

Il credito nel territorio regionale ha mostrato un’espansione moderata, favorita dall’incremento dei finanziamenti alle famiglie, mentre i prestiti alle imprese sono rimasti, nel complesso, ai livelli dell’anno precedente e sono ancora diminuiti per le imprese di minore dimensione. La qualità del credito è gradualmente migliorata anche se lo stock di partite deteriorate rimane storicamente elevato. Anche per questo il bilancio prevede numerose misure di sostegno al sistema dei confidi e per l’accesso al credito e agli investimenti tecnologici.

 

Segnali di crescita vengono dall’attività economica nei servizi, che ha evidenziato un andamento particolarmente positivo dei trasporti e nel turismo: in particolare nei primi otto mesi del 2017, secondo i dati dell'Osservatorio turistico regionale, crescono le presenze di italiani (+6%) e di stranieri (+9,7%). Volano Città d'arte (+12,7%) e l’Appennino (+10,5%), con un +5,7% anche per la Riviera, e un totale di oltre 46 milioni di presenze in Emilia-Romagna tra gennaio e agosto, +3 milioni sul 2016.

 

L’occupazione e le ore lavorate sono cresciute: i dati Istat sull'andamento del mercato del lavoro nel secondo trimestre 2017 confermano che la disoccupazione è scesa al 6,4%, un calo dell'1% rispetto al 7,4% di un anno fa. Sono 1 milione e 987mila gli occupati in regione, oltre 65mila in più in due anni. Positivi anche i segnali del tasso di attività femminile, che sale al 67,4%, il più alto in Italia. Nel trimestre, il tasso di attività regionale, che misura il livello di partecipazione dell’intera popolazione al mercato del lavoro, è pari al 73,6%, dato più alto tra tutte le regioni italiane.

 

Anche le indagini autunnali della Banca d’Italia confermano nel breve termine le aspettative positive sul quadro congiunturale, soprattutto fra le imprese dell’industria.

 

E’ dunque il momento di sostenere nel modo più ampio possibile, con le risorse pubbliche, la capacità delle imprese -anche di minori dimensioni- di agganciarsi alle dinamiche positive dei mercati internazionali; di perseguire però al tempo stesso la piena sostenibilità ambientale del nostro modello di sviluppo, investendo sulla qualità del territorio, che è un fattore essenziale di attrattività economica e turistica; di dare sostegno al credito e ai settori in maggiore difficoltà, come quello delle costruzioni, con approcci innovativi centrati sulla rigenerazione urbana e sulla tutela del territorio. Dunque, le scelte regionali, quelle di bilancio come altre recenti di tipo legislativo, cercano di muoversi in coerenza a questo quadro, operando per sostenere -pur con le limitate risorse disponibili- la dinamica positiva dell’economia, operando perché il numero di imprese e persone escluse dai benefici della ripresa sia il più basso possibile, e lo sviluppo sia sostenibile, di qualità e di lungo periodo.

 

Le scelte essenziali del bilancio regionale

 

Coi limiti e con le prospettive sopra indicate, la manovra di bilancio regionale per il 2018 si pone un obiettivo preciso e riconoscibile, e che possiamo sintetizzare così:

rispettare gli impegni per la stabilità del Paese, ma contribuire anche in modo incisivo alla sua ripresa, a partire dal nostro territorio regionale, attraverso l’intensificazione possibile delle politiche di sostegno allo sviluppo, di investimento sociale, di sostenibilità del territorio.

 

Più nello specifico, i principi ispiratori della manovra di bilancio 2018-2020, in continuità con le scelte operate dalla Giunta e dalla maggioranza fin dal suo insediamento, possono essere così sintetizzati: invarianza della pressione fiscale; contenimento delle spese di funzionamento; promozione di politiche d’investimento in autofinanziamento; attuazione delle scelte fondamentali del programma di mandato in materia di:

-          lavoro e sviluppo,

-          promozione del territorio,

-          competitività basata su attrattività e competenze,

dando ulteriore attuazione al Patto per il lavoro, le cui misure hanno già prodotto un forte impatto in termini di riduzione della disoccupazione in Regione.

 

Dunque per il 2018 la Regione Emilia-Romagna manterrà invariata la propria leva fiscale autonoma, non aumenterà la pressione fiscale e non introdurrà modifiche in materia di ticket per la sanità, pur garantendo l’obiettivo prioritario di consolidare il livello dei servizi da assicurare alla comunità regionale.

 

Per quanto riguarda la spesa di funzionamento della macchina regionale si proseguire nelle azioni di riordino, razionalizzazione e contenimento già realizzate negli scorsi anni, con una riduzione di ulteriori 7,7 milioni della Missione 1 relativa a Servizi istituzionali, generali e di gestione, in particolare con una ulteriore riduzione di 1 milione 568 mila euro delle spese per gli organi istituzionali.

 

Le politiche di investimento, inoltre, verranno perseguite cercando di utilizzare risorse correnti ed evitando il ricorso all’indebitamento.

 

Queste saranno le nostre priorità per l’indirizzo della spesa corrente:

1.accelerazione del programma di attuazione dei fondi strutturali per la programmazione 2014-2020, incrementando i volumi di cofinanziamento regionale nel 2018: questo consentirà tra l’altro di affrontare in modo positivo la verifica intermedia di attuazione da parte della Commissione europea e di mirare agli obiettivi di premialità, in modo da disporre nel 2019-2020 di ulteriori risorse per dare stimolo alla ripresa economica;

2.sostenere in modo particolare lo sviluppo del turismo e del sistema delle Destinazioni turistiche, introdotto dalla Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4, per rafforzare ulteriormente l’andamento positivo in atto in questo settore per la nostra regione;

3.incrementare parallelamente gli investimenti sul territorio, sulla sua qualità e sostenibilità, in particolare operando contro il dissesto idrogeologico, per la sicurezza idraulica e a favore delle infrastrutture viarie, specie nelle aree collinari e appenniniche.

 

Vediamo più nel dettaglio, le scelte essenziali di questo bilancio, settore per settore.

 

L’accelerazione dei cofinanziamenti regionali concerne in primo luogo l’incremento delle risorse per lo sviluppo delle attività produttive. In questo ambito l’obiettivo perseguito è quello di realizzare una Società del lavoro imprenditiva e dinamica, equa ed inclusiva, una economia sostenibile e globalizzata, per ottenere una piena e buona occupazione.

 

Il bilancio di previsione per il 2018 conta su risorse regionali per 55,387 milioni di euro destinati per 20,3 milioni di euro a cofinanziamento del programma POR-FESR, con incrementi complessivi per 16 milioni. Questo permetterà di sviluppare investimenti per circa 130 milioni per ricerca e innovazione, start up, spin off, investimenti delle PMI e accesso al credito, azioni per la low carbon economy, digitalizzazione, valorizzazione risorse artistiche, ambientali, culturali. Ancora, circa 35 milioni di euro su iniziative rivolte all'attrazione di investimenti e agli ulteriori interventi previsti nell'area del tecnopolo di Bologna, sempre più vocato ad HUB Europeo dei BIG Data.

 

1,5 milioni di euro andranno anche per la capitalizzazione dei consorzi fidi e 0,5 milioni per il microcredito sul 2018, dando quindi continuità alle azioni intraprese nel 2017.

 

Anche il settore del turismo e commercio vedrà uno sforzo aggiuntivo in questo bilancio, visto il contributo che sta dando alla ripresa e la sua importanza per tutto il territorio, compreso quello appenninico. Il bilancio di previsione 2018/2020 conta su risorse regionali per 38,27 milioni di euro per l’esercizio 2018 e 27,65 milioni di euro per l’esercizio 2019, compreso il settore del credito e per un intervento straordinario di riqualificazione delle località in cui il turismo si concentra, partendo dai territori della costa, dagli interventi realizzati dai Comuni per migliorare e rendere più belle ed attraenti le nostre città turistiche, dalla promozione e la valorizzazione dei centri storici e dei centri commerciali naturali (finanziati per oltre 2 milioni), e con risorse aggiuntive da emendamento in commissione per la promozione dei piccoli esercizi polifunzionali nei piccoli centri urbani.

 

Con risorse in incremento per 8,6 milioni, saliranno a 8,3 milioni le risorse per avviare la piena operatività delle Destinazioni turistiche, a 11,7 milioni quelli per l’APT e a 3 milioni per i progetti di co-marketing.

 

A questi vanno aggiunti 10 milioni di euro per la realizzazione di un piano straordinario di interventi per il sostegno degli impianti sciistici della montagna, con risorse regionali per 3,043 milioni di euro nel triennio 2018/2020.

 

 

Ma non c’è sviluppo autentico senza sostenibilità. Pertanto le politiche inerenti la messa in sicurezza del territorio, la protezione civile, la prevenzione e tutela ambientale e della montagna saranno particolarmente rafforzate dalla manovra di Bilancio che complessivamente mette a disposizione sulla prima annualità circa 62 milioni di euro, con un incremento di 9,5 milioni di euro rispetto al 2017, oltre ai fondi statali FSC e altre risorse in fase di programmazione. La mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, la manutenzione straordinaria della rete idrografica superficiale, il consolidamento dei versanti e della costa, unitamente alle azioni di somma urgenza, sono essenziali non solo per la sicurezza dei cittadini, ma per tutelare un territorio che è una risorsa essenziale, per l’agricoltura, per il turismo, per uno sviluppo antropico che la nuova legge urbanistica intende moderare. 2 milioni vanno agli incentivi per la Qualità dell’Aria, e altri 2 per l’attuazione complessiva dell’accordo interregionale contro l’inquinamento atmosferico. Previsti incentivi per l’acquisto di vetture ibride. Sale inoltre a 5 milioni il fondo incentivante destinato ai comuni virtuosi nella riduzione dei rifiuti urbani. Nel corso del 2018 è prevista l’approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa del nuovo Programma Regionale per la Montagna, per la quale -a fianco della conferma di 4 milioni di euro per ciascuna annualità del bilancio- si è intervenuti con emendamenti di commissione, per integrare le risorse 2018 con un ulteriore +50%.

 

Sono potenziate inoltre le attività dell’Assessorato Agricoltura caccia e pesca e il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 – 2020, che ammonterà complessivamente a circa 29 milioni di euro con un incremento di 3 milioni/anno per aiuti di stato integrativi, e risorse per una maggiore efficienza complessiva del sistema di erogazione degli aiuti puntando alla semplificazione dei sistemi informativi di accesso, gestione e pagamento dei contributi del PSR. A sostegno del credito agricolo è previsto uno stanziamento di un milione di euro di risorse regionali per finanziamenti alle cooperative di garanzia e ai consorzi fidi su prestiti a breve e medio termine. 930mila euro per la promozione delle eccellenze enogastronomiche della Regione Emilia-Romagna e un sostegno particolare alla coltivazione della barbabietola da zucchero, per la sua forte rilevanza agro-ambientale. Incrementate le risorse per il Servizio Fitosanitario e il controllo e monitoraggio di nuovi organismi fitopatogeni. Assicurati gli impegni sulla prevenzione dei danni da fauna selvatica, per le attività di convenzionamento con i Centri di recupero (CRAS) e per la gestione della pesca, temi sui quali sono intervenuti anche emendamenti rafforzativi.

 

Per quanto riguarda il settore del trasporto pubblico e della viabilità si sottolinea lo sforzo compiuto dalla Regione, sia in termini di bilancio che di soluzioni organizzative, per la salvaguardia del livello e della qualità di offerta dei servizi di trasporto pubblico locale autofiloviario e ferroviario, assicurando anche per l'anno 2018 la stessa quota di risorse regionali dell’anno precedente, pari a 56,086 milioni di euro a fronte di oltre euro 425 milioni di fabbisogno complessivo destinato al settore.

 

Per la programmazione territoriale e riqualificazione urbana, accanto ai prevalenti impegni di risorse nazionali, per la promozione delle politiche di rigenerazione vengono stanziate risorse pari a 2,3 milioni di euro, che si sommano a 1,1 milioni destinati all'implementazione della nuova legge urbanistica, in attesa di più ampie risorse di origine nazionale.

 

Confermate le risorse per l’Agenda Digitale, che vedrà nel 2018 l’ulteriore diffusione di Emilia-RomagnaWiFi con 1000 nuovi punti WiFi, 100 nuove dorsali e 20 nuove aree produttive abilitate alla Banda Ultra Larga e 70 nuove scuole connesse.

 

Questa azione per lo sviluppo si compie mentre si mantengono gli interventi sullo stato sociale, la salvaguardia del livello dei servizi fondamentali, e si incrementano gli incentivi alle politiche culturali e per lo sport, in attesa che la fase di riordino istituzionale in atto (forme e condizioni particolari di autonomia a norma dell’articolo 116 della Costituzione) possa produrre nuovi spazi per l’intensificazione delle politiche regionali, a seguito dell’interlocuzione attualmente in corso con il Governo e che dovrà concludersi ragionevolmente nella prossima legislatura.

 

Le politiche per la sanità e per l’area dell’integrazione socio-sanitaria possono contare per quanto concerne le risorse correnti per la sanità sugli stessi stanziamenti previsti per l’esercizio 2017, confermati per il triennio 2018-2020. Il livello di finanziamento del Fondo Sanitario regionale di parte corrente viene previsto pertanto in 8.262 milioni di euro, in attesa che si completi il quadro finanziario nazionale di riferimento. L’incremento di un miliardo delle risorse per il finanziamento del SSN 2018 rispetto al 2017 non è stato inserito a bilancio in assenza di una proposta di riparto alle Regioni.

 

Tra le entrate per il servizio sanitario registriamo la previsione di un accredito per mobilità attiva (cioè le persone che vengono a curarsi in Emilia-Romagna) di 608,28 milioni di euro, a fronte di un addebito per mobilità passiva (chi esce dall’Emilia-Romagna per curarsi) di 252,94 milioni di euro, con un saldo attivo da trasferire alle Aziende sanitarie pari a 355,34 milioni di euro: forse -più di tante graduatorie e statistiche- l’attrattività della nostra sanità rappresenta la migliore prova della sua qualità. Tale stima viene mantenuta anche per i successivi esercizi 2019 e 2020.

 

Per quanto attiene il finanziamento del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, si conferma l’impegno della nostra Regione, che è quella che maggiormente investe per integrare con risorse proprie quelle nazionali: 100 milioni di euro per l’anno 2018 che -unitamente alla manovra di variazione realizzata poche settimane fa- assicurano il mantenimento del livello di 116 milioni di risorse aggiuntive regionali, valore che viene confermato anche per gli anni 2019 e 2020.

 

Oltre alle varie politiche assicurate -dal finanziamento dell’Agenzia Regionale, al fondo extra-LEA, ai rimborsi per gli emotrasfusi- si confermano gli investimenti programmati in ambito sanitario, che riguardano la realizzazione, la riqualificazione, la messa a norma di strutture sanitarie e l’acquisizione di tecnologie biomediche ed informatiche per l’ammodernamento, la sostituzione e l’implementazione del patrimonio tecnologico per 8 milioni di euro. Tra gli interventi strutturali programmati nell’ambito dell’Accordo di Programma Addendum con il Ministero della Salute il MIRE (Maternità ed Infanzia Reggio Emilia), la riqualificazione dell’area pediatrica nell’ambito del Polo Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, la realizzazione del nuovo Day-hospital Oncoematologico presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per un piano totale di circa 80 milioni, cui si sommano gli investimenti ordinari e straordinari realizzati dalle singole Aziende.

 

 

Per le politiche di welfare l’obiettivo sostanziale, e per nulla scontato nel quadro finanziario, presentato, è quello di assicurare un livello costante nei servizi destinati ai cittadini, dando continuità alle azioni compiute in questi anni, con alcune priorità: innanzitutto la lotta all’esclusione, alla fragilità e alla povertà. Prosegue quindi la misura regionale di sostegno del reddito e di contrasto della povertà per le famiglie in situazione di grave difficoltà economica (Legge Regionale sul Reddito di Solidarietà n. 24 approvata a dicembre 2016), con un ingente stanziamento, che costituisce una parte considerevole dell’intero bilancio dell’Assessorato al Sociale: nel complesso, la Regione destina per le politiche di welfare risorse proprie per 68,6 milioni di euro; di queste 33 milioni andranno quest’anno per il Reddito di Solidarietà, che ne prevede ulteriori 35 per il 2019 e l’introduzione in programma di una quarta annualità, sempre del valore di 35 milioni, per il 2020, a conferma della natura strutturale della scelta. Nel complesso, in quattro anni, stiamo garantendo un impegno di circa 130 milioni per il sostegno al reddito e l’inserimento attivo nel lavoro di migliaia di famiglie in condizione di povertà assoluta. Nel corso del 2018 dovrà realizzarsi l’integrazione con la misura nazionale del Reddito di Inclusione (REI), che si avvierà dal 1 gennaio: anche per questo prevederemo, con appositi atti di indirizzo dell’Assemblea, l’opportunità di integrare ulteriormente le risorse messe a disposizione dal bilancio in questa annualità e nelle successive, a fronte della valutazione della domanda e della concreta attuazione della misura nel corso dell’anno.

 

Il bilancio conferma inoltre la cifra stanziata per la programmazione territoriale realizzata dagli EE.LL. attraverso i Piani di Zona che nel 2018 saranno approvati dai territori in coerenza e in attuazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario 2017-2019, approvato dall’Assemblea Legislativa quest’anno. Naturalmente, a questi stanziamenti si aggiungeranno le risorse provenienti dai Fondi nazionali approvati in sede di legge di stabilità, che ci consentiranno di dare continuità e stabilità ai servizi 0-6 anni e a tutti i servizi sociali erogati dall’Assessorato al Sociale, tra cui le risorse destinate alle politiche per le giovani generazioni, per il volontariato, per il Servizio Civile e per le politiche familiari. Per quanto attiene la Cooperazione internazionale allo sviluppo oltre al mantenimento delle risorse dedicate al bando annuale e ai progetti di cooperazione allo sviluppo pari a circa 1,1 milioni, la maggioranza ha proposto un emendamento a integrazione del nuovo piano pluriennale per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, per incrementare del 10% le risorse regionali stanziate.

 

 

In coerenza con il Patto per il Lavoro, il bilancio consente la conferma degli obiettivi prioritari delle politiche per l’istruzione, la formazione professionale, l’università, la ricerca e il lavoro e del coordinamento delle politiche europee per il periodo 2018/2020. Obiettivi al cui raggiungimento concorre prioritariamente il Programma Operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020 che nel 2018 prevede un cofinanziamento di risorse regionali pari ad oltre 23 milioni di euro che permetteranno di investirne complessivamente 156.

 

Tra i principali programmi, Formazione professionale, Fondazioni Istituti Tecnici Superiori (ITS), Piano triennale Alte Competenze, Big Data, Rete Attiva per il Lavoro, unitamente ai 2,5 milioni per il costo di funzionamento dell’Agenzia Regionale per il Lavoro. Ulteriori risorse del Programma Operativo Fse sono dedicate a dare finalmente attuazione della legge regionale 14/2015 con misure di politica attiva del lavoro e azioni formative per le persone fragili e vulnerabili, mentre il Fondo Regionale Disabili, previsto del valore di 15 milioni, favorirà l’inserimento lavorativo delle persone in condizione di disabilità. Sono confermati i fondi regionali per il Diritto allo studio scolastico ed Universitario. Importante finanziamento anche all’edilizia Scolastica ed Universitaria.

 

 

In espansione invece le risorse a disposizione del sistema culturale regionale, anche in previsione della nuova legge regionale sullo sviluppo del settore musicale e della Settimana di promozione della cultura in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

 

Col Piano Triennale sullo sport, che verrà a breve approvato dalla Giunta, la Regione proseguirà poi il sostegno agli Enti locali, alle associazioni sportive e ai loro progetti, sulle varie linee di intervento già sperimentate con successo nel corso del 2017 in base alla nuova legge regionale sullo sport: in particolare, 20 milioni sul piano triennale per l’impiantistica sportiva, che riprenderà a operare nel 2018 dopo la sospensione nel 2012 per gli eventi sismici.

 

Si confermano infine le risorse e le scelte nel settore delle politiche giovanili come pure quelle a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Più di 1 milione viene destinato alle politiche di promozione della Sicurezza urbana ed integrata, in particolare attraverso lo sviluppo di misure di prevenzione situazionale per i Comuni, in particolare per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, e anche in previsione del rafforzamento della Legge Regionali sulle Polizie locali, prevista per il 2018. Finanziati tutti i programmi di promozione delle pari opportunità di genere. Sul fronte della Statistica regionale, proseguirà la progressiva integrazione di tutti i data warehouse settoriali, per consentire sempre maggiore accessibilità e trasparenza alla nostra azione amministrativa.

 

Nelle diverse disposizioni collegate alla Legge regionale di Stabilità per il 2018, sono da segnalare particolarmente le norme per il superamento del precariato, con norme straordinarie per la stabilizzazione del personale regionale a tempo determinato e il rinnovo delle graduatorie in campo sanitario, per facilitare nuove assunzioni. In campo turistico si semplificano alcuni adempimenti a carico delle strutture ricettive, evitando duplicazioni nelle comunicazioni, e si introduce il ruolo delle Destinazioni Turistiche nei servizi di informazione. Si regolano le vendite promozionali per gli esercizi commerciali nei periodi precedenti i saldi di fine stagione. Si modifica la normativa regionale sullo sfruttamento delle acque minerali, introducendo un canone sulla risorsa utilizzata, a tutela del patrimonio idrico. Si semplificano gli strumenti di programmazione dei finanziamenti recati dal Fondo Regionale per la Montagna, a vantaggio delle Unioni di comuni montane o parzialmente montane. Si ridefiniscono i confini del sistema di Trasporto Pubblico Locale, integrando organicamente in esso i sistemi per l’uso collettivo di autoveicoli (car pooling e car sharing) e di biciclette (bike sharing).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

 

5720 -Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018". (Delibera di Giunta n. 1913 del 29 11 17)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 203 del 30/11/2017

 

(Relatore consigliere Giuseppe Boschini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

 

 

Testo n. 23/2017 licenziato nella seduta del 12 dicembre 2017 con il titolo:

 

 

Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018



 


 

INDICE

 

Art. 1 Finalità

 

Capo I Organizzazione e personale

Art. 2 Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

Art. 3 Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

Art.  4 Interventi straordinari per il superamento del precariato

Art.  5 Vigenza delle graduatorie regionali

Art.  6 Disposizione applicative dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

Art.  7 Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

 

Capo II Sviluppo economico e culturale

Sezione I Disciplina delle strutture ricettive

Art.  8 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004

Art.  9 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 10 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 11 Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 12 Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004

Art. 13Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

Sezione II Funzioni in materia di turismo

Art. 14 Modifiche all’articolo 45 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 15 Modifiche all’articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015

Art. 16 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

Sezione III Destinazioni turistiche

Art. 17 Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 18 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016

Art. 19 Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

Sezione IV Commercio

Art. 20 Vendite promozionali

Art. 21 Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

Sezione V Cultura

Art. 22 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

Capo III Cura del territorio e dell’ambiente

Sezione I Consorzi di bonifica

Art. 23 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

Art. 24 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

Art. 25 Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984

Art. 26 Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale

Sezione II Patrimonio alpinistico

Art. 27 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

Sezione III Disciplina delle acque minerali e termali

Art. 28 Inserimento dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988

Sezione IV Modifiche alla legge per la montagna

Art. 29 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 30 Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 31 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

Art. 32 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

Sezione V Sismica

Art. 33 Conclusione dell’avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica

Sezione VI Parchi regionali e contratti di fiume

Art. 34 Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

Art. 35 Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

Sezione VII Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

Art. 36 Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

Sezione VIII Urbanistica

Art. 37 Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

Sezione IX Modifica alla disciplina di ARPAE

Art. 38 Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

Art. 39 Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015

 

Capo IV Trasporti

Sezione I Trasporto pubblico regionale e locale

Art. 40 Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

Art. 41 Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

Art. 42 Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

Art. 43 Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

Art. 44 Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

Sezione II Sistema regionale della ciclabilità

Art. 45 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

Art. 46 Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

Art. 47 Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

Art. 48 Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

 

Capo V Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà

Art. 49 Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 50 Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016

Art. 51 Norma transitoria

 

Capo VI Disposizioni finali

Art. 52 Abrogazioni

Art. 53 Entrata in vigore

 

 


 

Art. 1

Finalità

 

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2018) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.

 

 

CAPO I

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

 

 

Art. 2

Modifiche all’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993

 

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell’Azienda regionale delle foreste – ARF), è inserito il seguente:

 

“1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all’esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.”.

 

2. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole “commi 3, 4 e 5” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 bis, 3, 4 e 5”.

 

 

Art. 3

Efficacia della legge regionale n. 5 del 2001

 

1. La legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni) continua ad applicarsi esclusivamente in relazione all'attuazione della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro).

 

 

Art. 4

Interventi straordinari per il superamento del precariato

 

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali, definisce per il triennio 2018-2020 un piano di interventi straordinari volto al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.

 

2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.

 

 

Art. 5

Vigenza delle graduatorie regionali

 

1. Al fine di consentire l’acquisizione di personale con professionalità pluridisciplinare, le graduatorie della Regione Emilia-Romagna per l’assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrato nella categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018.

 

 

Art. 6

Disposizioni applicative dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017

 

1. L’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applica, ferme restando le esclusioni dalla medesima disposizione previste, agli enti del Sistema delle amministrazioni regionali di cui all’articolo 1, comma 3 bis, lettera d), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), compresa l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE).

 

 

Art. 7

Vigenza delle graduatorie delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale

 

1. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale anche attraverso l’impiego di personale aggiornato rispetto alla costante evoluzione clinica, tecnologica ed organizzativa che caratterizza tali enti, le graduatorie delle procedure di accesso di detto personale non potranno avere una vigenza superiore ai tre anni dalla data della loro pubblicazione.

 

2. Le graduatorie concorsuali in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da più di tre anni, non potranno essere ulteriormente prorogate, ferma restando la loro utilizzabilità fino alla suddetta data. Alle graduatorie in essere e vigenti, alla data del 29 dicembre 2017, da meno di tre anni, si applica il termine ordinario di vigenza massima di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), senza possibilità di proroga.

 

 

CAPO II

SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE

 

Sezione I

Disciplina delle strutture ricettive

 

 

Art. 8

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole “dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia di statistica”.

 

 

Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:

 

“4 bis. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.”.

 

2. Il comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“5. Coloro che svolgono l’attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all’accoglienza nell’arco dell’anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all’accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l’ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all’articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.”.

 

 

Art. 10

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla struttura regionale competente in materia di statistica”.

 

2. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:

 

“d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell’aggiornamento della banca dati di cui all’articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.”.

 

3. Il comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.

 

4. Il comma 5 dell’articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.”.

 

 

Art. 11

Modifiche all’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

 

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”.

 

 

Art. 12

Modifiche all’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 3, lettera d).”.

 

2. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al Comune”.

 

3. Al comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole “alla Regione” sono sostituite dalle seguenti: “al Comune”.

 

 

Art. 13

Modifiche all’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004

 

1. Il comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.”.

 

 

Sezione II

Funzioni in materia di turismo

 

 

Art. 14

Modifiche all’articolo 45 legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:

 

“b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;

 

b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;”.

 

 

Art. 15

Modifiche all’articolo 47 legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.

 

 

Art. 16

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.

 

 

Sezione III

Destinazioni turistiche

 

 

Art. 17

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole “dei Comuni e delle Unioni dei Comuni” sono sostituite dalle seguenti: “dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell’articolo 12”.

 

 

Art. 18

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

 

“5 bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell’ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).”.

 

 

Art. 19

Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016

 

1. Dopo il comma 13 quater dell’articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:

 

“13 quinquies. Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera b).”.

 

 

Sezione IV

Commercio

 

 

Art. 20

Vendite promozionali

 

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

 

2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.

 

3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

 

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

 

 

Art. 21

Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio

 

1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l’utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

 

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

 

 

 

Sezione V

Cultura

 

Art. 22

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2016

 

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole “e assegna all’Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali” sono sostituite dalle seguenti: “e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi”.

 

 

CAPO III

CURA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

 

Sezione I

Consorzi di bonifica

 

 

Art. 23

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Il primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:

 

“1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”.

 

 

Art. 24

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Il primo comma dell’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:

 

“1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall’articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all’esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.”.

 

 

Art. 25

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984

 

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell’ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.”.

 

 

Art. 26

Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale

 

1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell’Emilia centrale per la provvisoria gestione dell’ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

 

 

Sezione II

Patrimonio alpinistico

 

 

Art. 27

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 1985

 

1. L’articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:

 

“Art. 4

 

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.”.

 

 

Sezione III

Disciplina delle acque minerali e termali

 

 

Art. 28

Inserimento dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988

 

1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo), è inserito il seguente:

 

“Art. 16 bis

Canoni per lo sfruttamento delle acque minerali naturali e acque di sorgente

 

1. Il concessionario di acque minerali naturali e acque di sorgente, in aggiunta al diritto proporzionale di cui all’articolo 16, è tenuto a versare annualmente entro il 31 marzo un canone per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale naturale e acqua di sorgente oggetto di sfruttamento nell’anno precedente.

 

2. La determinazione del canone di cui al comma 1 è definita, in coerenza con i limiti indicati nel Documento di indirizzo delle Regioni italiane in materia di acque minerali e di sorgente approvato dalla Conferenza delle Regioni il 16 novembre 2006, con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono definiti altresì:

 

a) le modalità di aggiornamento, versamento e introito;

 

b) le eventuali riduzioni in ragione dell’adozione di politiche produttive orientate alla mitigazione degli impatti ambientali e allo sviluppo sostenibile del territorio;

 

c) le modalità di controllo esercitato dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);

 

d) le direttive per l’ottimizzazione degli strumenti di misurazione qualitativa e quantitativa installati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c);

 

e) le modalità ed i tempi per la comunicazione dei dati relativi ai quantitativi di acqua utilizzati e imbottigliati.

 

3. La Giunta provvede all’adeguamento del canone anche in ragione degli aggiornamenti del Documento della Conferenza delle Regioni di cui al comma 2.

 

4. L’applicazione del canone previsto dal presente articolo decorre dall’anno 2018.”.

 

 

Sezione IV

Modifiche alla legge per la montagna

 

 

Art. 29

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Al comma 5 bis dell’articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole: “anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “alle Unioni di Comuni montani, ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università)”.

 

 

Art. 30

Modifiche all'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:

 

a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;

 

b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l’attuazione del programma;

 

c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l’utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.".

 

 

Art. 31

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 4

Programma triennale di investimento

 

1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.

 

2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d’indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).

 

3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.

 

4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell’Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.

 

5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d’indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all’Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.”.

 

 

Art. 32

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004

 

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 8

Fondo regionale per la montagna

 

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

 

2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:

 

a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994;

 

b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.

 

3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l’utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.

 

4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.

 

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell’attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.”.

 

 

Sezione V

Sismica

 

 

Art. 33

Conclusione dell’avvalimento delle strutture regionali da parte dei Comuni in materia sismica

 

1. In attuazione dell’articolo 3, comma 8, della legge regionale 10 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) e dell’articolo 21, comma 3, della legge regionale n. 13 del 2015, l’avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica cessa il 31 dicembre 2018. Decorso tale termine, le funzioni sismiche sono esercitate in maniera autonoma dai Comuni o dalle Unioni di Comuni, anche in convenzione con altre strutture tecniche comunali, nel rispetto degli standard di cui all’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 19 del 2008. Rimangono ferme le funzioni della Regione esercitate ai sensi dell’articolo 15, commi 1, 2 e 3, e dell’articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

 

 

Sezione VI

Parchi regionali e contratti di fiume

 

 

Art. 34

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale n. 27 del 1988

 

1. Al comma 1 bis dell’articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del Po) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole “da parte del Consorzio” sono sostituite dalle seguenti: “da parte dell’Ente”;

 

b) le parole “programma annuale” sono sostituite dalle seguenti: “programma triennale”;

 

c) le parole “attuazione nell’anno” sono sostituite dalle seguenti: “attuazione nel triennio”.

 

 

Art. 35

Modifiche all’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017

 

1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 16 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici), sono aggiunte le seguenti parole: “La Regione prevede la concessione di appositi contributi agli Enti locali per la realizzazione delle attività progettuali e dei processi partecipativi necessari all’attuazione dei contratti di fiume nel territorio regionale.”.

 

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 16 del 2017 sono inseriti i seguenti:

 

“2 bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

 

2 ter. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.

 

 

Sezione VII

Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura

 

 

Art. 36

Modifiche all’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola “Unioni” sono inserite le seguenti: “, ad eccezione del territorio dei Comuni interamente di pianura, per il quale le funzioni di autorizzazione alla raccolta sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale”.

 

 

Sezione VIII

Urbanistica

 

 

Art. 37

Proroga del termine di applicazione delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2016

 

1. Al comma 1 dell’articolo 10 (Misure per favorire la ripresa economica nel settore edilizio) della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2018”.

 

 

Sezione IX

Modifiche alla disciplina di ARPAE

 

 

Art. 38

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 44 del 1995

 

1. L’articolo 15 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 15

Articolazione organizzativa dell’Agenzia e partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente

 

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l’Agenzia si organizza in articolazioni centrali, territoriali di area vasta, e tematiche.

 

2. Le articolazioni centrali dell’Agenzia:

 

a) esercitano funzioni di coordinamento e controllo delle articolazioni territoriali, nonché attività tecniche a valenza generale;

 

b) assicurano la gestione unitaria delle risorse tecniche, finanziarie ed umane ed ogni altra attività volta all’integrazione organizzativa e gestionale dell’Ente;

 

c) garantiscono la rappresentanza istituzionale unitaria dell’Agenzia e la partecipazione al sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

 

3. Le articolazioni territoriali esercitano attività a prevalente contenuto tecnico, di norma a scala sovra provinciale, negli ambiti di competenza dell’Agenzia. Possono articolarsi in più sedi per unità territoriale, laddove le esigenze organizzative e di servizio richiedano un presidio diretto sul territorio. Le articolazioni tematiche presidiano ambiti specialistici di valenza anche sovra territoriale.

 

4. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia territoriale, sulla base delle principali aree di intervento dell’Agenzia.

 

5. L’articolazione delle strutture centrali, delle strutture territoriali di area vasta e delle strutture tematiche, nonché i sistemi di relazione tra e all’interno delle stesse sono definiti nel documento sull’assetto organizzativo generale dell’Ente predisposto dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale, previo parere del Comitato interistituzionale. I documenti sull’assetto organizzativo analitico di ARPAE sono adottati direttamente dal direttore generale dell’Agenzia.”.

 

 

Art. 39

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015

 

1. Alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 13 del 2015, prima del punto e virgola sono aggiunte le seguenti parole: “, o un suo delegato”.

 

 

CAPO IV

TRASPORTI

 

Sezione I

Trasporto pubblico regionale e locale

 

 

Art. 40

Modifiche all’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. La lettera c) del comma 5 dell’articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.

 

2. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:

 

“5 quater. Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.”.

 

 

Art. 41

Modifiche all’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. La lettera c) ter del comma 1 dell’articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa.

 

 

Art. 42

Modifiche all’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserita la seguente:

 

“b bis) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;”.

 

Art. 43

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.”.

 

 

Art. 44

Modifiche all’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998

 

1. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell’accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. E’ fatta eccezione all’obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.”.

 

2. Il comma 6 dell’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:

 

a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell’accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;

 

b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;

 

c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.”.

 

3. Il comma 7 dell’articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

 

“7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.”.

 

 

Sezione II

Sistema regionale della ciclabilità

 

 

Art. 45

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all’articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).”.

 

 

Art. 46

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole “di livello superiore” sono inserite le seguenti: “anche nazionale,”.

 

 

Art. 47

Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Al comma 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole: “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),” sono sostituite dalle seguenti: “con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),”.

 

 

Art. 48

Modifiche all’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017

 

1. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole “dell'azione amministrativa” sono inserite le seguenti: “e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017,”.

 

 

CAPO V

ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA REGIONALE SUL REDDITO DI SOLIDARIETÀ

 

 

Art. 49

Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016

 

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito) è sostituito dal seguente:

 

“3. L'accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale) ovvero del Reddito di inclusione (ReI) come disciplinato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), o comunque di ogni misura statale specificamente rivolta al contrasto alla povertà, ovvero del beneficio della Carta Acquisti sperimentale disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio 2013 (Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti).”.

 

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

 

“3 bis. Il reddito di solidarietà è concesso solamente qualora il nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi almeno sei mesi dall’ultima erogazione del beneficio nazionale.”.

 

 

Art. 50

Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016

 

1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente:

 

“f) le modalità di coordinamento tra il reddito di solidarietà e le misure statali di sostegno al reddito, comprese le modalità operative del ReI.”.

 

 

Art. 51

Norma transitoria

 

1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.

 

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

 

Art. 52

Abrogazioni

 

1. L’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1985 è abrogato.

 

2. L’articolo 16 della legge regionale n. 44 del 1995 è abrogato.

 

3. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 2 del 2004 sono abrogati.

 

4. L’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 9 (Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate), è abrogato.

 

5. Il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente) è abrogato.

 

 

Art. 53

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

 

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