Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
IV Commissione Permanente
"Politiche per la Salute e Politiche Sociali"
708 -Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.". (08 06 15)
A firma del Consigliere: Foti
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 44 del 16/06/2015
(Relatore consigliere Tommaso Foti)
Testo n. 4/2016 licenziato nella seduta del 20 settembre 2016 con il titolo:
"Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)"
Art. 1
Modifica all’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), è inserito il seguente:
“1 bis. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso.”.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche tecniche del dispositivo acustico di allarme previsto dal comma 1 bis dell'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli, come individuati dal precedente articolo, privi del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 1, comma 1.