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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 750
Licenziato in data: 06/07/2015
"Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" (delibera di Giunta n. 685 del 08 06 15).

Relazione:

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCA SABATTINI

RELATORE DELLA COMMISSIONE

 

1. Premessa

 

Il presente progetto di legge costituisce l’attuazione del meccanismo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, così come previsto dalla legge regionale 16 del 2008.

 

In particolare, la proposta legislativa in esame trae origine dalla risoluzione di chiusura della sessione comunitaria dell’Assemblea legislativa dell’anno scorso (2014).

 

Detta risoluzione conteneva, alla lettera v), l’invito alla Giunta regionale a presentare un progetto di Legge comunitaria regionale (ai sensi della legge regionale n.16 del 2008) quale seguito del recepimento da parte dello Stato:

 

a) della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), recepita con il decreto legislativo n. 46 del 2014;

 

b) della direttiva 2004/24/UE (recepita con il decreto legislativo n. 38 del 2014) concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

 

Peraltro, la presente proposta si inquadra in un contesto legislativo regionale fortemente in movimento, in quanto caratterizzato dal processo di riordino istituzionale delle funzioni del sistema regionale e locale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (anche alla luce delle successive norme dettate con la legge di stabilità n. 190 del 2014) e dei relativi procedimenti e atti attuativi.

 

Va infine sottolineato che il progetto di legge comunitaria regionale per il 2015 si collega – nell’ambito della sessione comunitaria 2015 – al progetto di legge di riforma concernente la tutela dei sinti e dei rom (nel quadro della normativa dell’Unione europea) e con un progetto di legge di carattere meramente tecnico di razionalizzazione legislativa per l’abrogazione e la correzione di norme legislative superate (modello REFIT della UE utilizzato ora anche nella Regione Emilia-Romagna).

 

La proposta in esame pertanto apporta numerose modifiche all’ordinamento regionale in materia di ambiente, assistenza sanitaria, produzione agroalimentari e semplificazione di specifici procedimenti.

 

In particolare, con riferimento al tema dell’ambiente si intende adeguare la normativa regionale (LR n. 21 del 2004) alle modifiche intervenute a livello europeo e nazionale in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) che trova concretezza nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

 

L’intervento in questo settore discende dalla adozione in ambito comunitario della Direttiva 2010/75/UE e in ambito nazionale del D. lgs. n.46 del 2014, che in recepimento della citata Direttiva ha modificato il codice dell’ambiente (D. lgs. n. 152 del 2006).

 

 

2. L’ITER: l’udienza conoscitiva

 

In sede di udienza conoscitiva sono intervenuti diversi stakeholder ed in particolare il Tavolo Regionale per l’Imprenditoria e Confindustria.

 

La proposta di legge ha destato grande attenzione per tutti gli aspetti in essa contenuti. In particolar modo è emersa la possibilità di svolgere in questa sede una importante attività di revisione normativa e semplificazione per l’ordinamento regionale ed in particolare tra le altre della legge 21 del 2004 e della 24 del 2000.

 

Sono emerse alcune richieste di emendamento. In particolare, la prima proposta tendeva ad includere altri soggetti, quali le associazioni di categoria a livello regionale, nel gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell’ARPA, disciplinato dall’articolo 4 della legge 21 del 2004. La seconda proposta emendativa integrava l’art. 7 ampliando la tutela del segreto industriale. Una terza si riferiva alla possibilità di prevedere termini massimi per le installazioni EMAS ed UNI EN ISO 14001.

 

Un’altra sollecitazione era emersa con riferimento alle modifiche proposte dal presente progetto di legge alla LR 24 del 2000, relativa alla disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari (OP). In effetti, la presente proposta di legge introduce una variazione importante rispetto alla norma preesistente, poiché riduce dal 75% al 50% la percentuale di produzione da conferire direttamente dai soggetti aderenti alla OP. Infine un ulteriore sollecitazione emersa, sempre riferita alle modifiche alla legge 24/00, chiedeva di considerare quali organizzazioni di produttori anche le cooperative agricole.

 

 

3. Il lavoro in commissione

 

In commissione è stato svolto un lavoro molto inteso e proficuo, che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche a partire da entrambi i relatori (maggioranza e minoranza). Sono stati oggetto di attenzione trentatre emendamenti. Le proposte emerse in udienza conoscitiva, sono state riproposte da diverse forze politiche, mentre altre sono maturate nell’ambito del dibattito generale.

 

Tra queste val la pena ricordare alcune modifiche lessicali o di forma, altre tese a valorizzare il ruolo della commissione assembleare attraverso l’espressione di parere obbligatorio nell’adozione delle direttive applicative della legge 21 del 2004.

 

D’altro canto, non è stato possibile accogliere tutti gli emendamenti proposti poiché molti inerivano elementi disciplinati dalle norme nazionali od europee, sulle quali la regione non ha competenze. Non è stato possibile accogliere la proposta di aumento dal 50% al 75% della percentuale di produzione da conferire direttamente dai soggetti aderenti alla OP, perché, come è emerso nell’ampia discussione in commissione, con la misura proposta si è inteso abbassare il vincolo di base per cogliere quelle che sono gli orientamenti ministeriali in discussione (infatti la previsione della legge è il conferimento da parte del socio di tutta la produzione) oltre ad ampliare l’elasticità che viene consentita alle OP stesse per la gestione delle situazioni di deroga. Non si tratta quindi di una scelta automatica, ma di una valutazione caso per caso che l’OP farà delle puntuali situazioni. Tra l’altro si sottolinea che è lo statuto della OP che stabilisce la percentuale di conferimento del prodotto da parte dei soci, che normalmente si attesta su obblighi di conferimento tra il 100% o il 75%. La modifica non impedisce assolutamente il mantenimento di tale situazione. Invece, con riferimento alla possibilità di considerare organizzazioni di produttori agricoli le cooperative, l’emendamento proposto da alcuni colleghi non ha potuto essere accolto poiché in contrasto con la disciplina nazionale.

 

Un altro punto sul quale il dibattito è stato articolato è stato quello relativo alla modifica della legge 11 del 2012 di disciplina della pesca nelle acque interne. La proposta emendativa formulata da alcune forze politiche non ha trovato accoglimento poiché è emersa la necessità di svolgere quale approfondimento ulteriore con i competenti uffici.

 

Infine è stato oggetto di dibattito il ruolo della commissione assembleare nell’approvazione del bilancio annuale, pluriennale e consuntivo del IBACN. Grazie ad un emendamento accolto si è mantenuta la centralità della commissione assembleare introducendo l’espressione di un parere obbligatorio di quest’ultima.

 

In ultimo, ma non meno importante anche l’oggetto 750 “Collegato” alla legge comunitaria regionale è stato oggetto di un emendamento teso ad abrogare un ulteriore comma di un articolo della legge 47 del 1982.

 

 

4. Cosa cambia rispetto al passato

 

4.1 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

 

L’obiettivo dichiarato della Direttiva comunitaria è quello di estendere il campo di applicazione della precedente normativa (IPPC - Integrated Pollution and Prevention Control) e contemporaneamente restringere la discrezionalità degli stati membri relativamente alle condizioni di rilascio delle autorizzazioni.

 

Tale intendimento è stato recepito nel D. lgs 46/2014 e nell’adeguare la L. R. n. 21 del 2004 la Regione fa, ovviamente, propri gli obiettivi e le scelte di tali strumenti normativi sovraordinati.

 

In primo luogo la proposta di legge regionale in esame conferma i principi posti a base della disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

 

a) lo scopo è evitare oppure (qualora non sia possibile) ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno;

 

b) si introduce un approccio integrato, poiché diversamente approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel terreno potrebbero incoraggiare il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso;

 

c) quanto ai valori limite di emissione, i parametri o le misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili;

 

d) assumono rilievo le caratteristiche tecniche dell'impianto, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali;

 

e) infine si introduce la possibilità di accesso del pubblico all’informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione.

 

L’AIA è un meccanismo molto complicato. Si tratta di una autorizzazione per la gestione degli impianti e differisce dalla DIA che è una autorizzazione per la realizzazione di questi, entrambi AIA e DIA tendono ad individuare un sistema che consenta di tenere sotto controllo in maniera adeguata gli impianti e spingono a verificare quali effetti sull’ambiente abbia un impianto. Tenere in conto tutti questi aspetti può essere utile anche per il gestore per risparmiare risorse e immettere meno emissioni nell’ambiente. Entrambe le norme europee vanno in questa direzione.

 

L’Italia ha recepito in ritardo le modifiche della direttiva europea che fondamentalmente riguardano il nuovo valore dei BAT conclusion che diventano obbligatorie e impongono l’adeguamento entro 4 anni dall’uscita delle BAT (che in tutto sono un centinaio). Alcune BAT sono già state adottate ne saranno adottate ulteriori (circa 100).

 

Viene recepita (art. 29-sexies del D. lgs. n.152 come modificato dal D. lgs. 46 del 2014) l’obbligo di produrre, da parte del soggetto richiedente, la “Relazione di riferimento” sullo stato di qualità di suolo e acque sotterranee. Dati alcuni requisiti, tra cui la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, viene prevista una “Relazione di Riferimento” che definisce lo stato qualitativo di suolo e sottosuolo al momento della richiesta di autorizzazione. Tale documento diviene parte integrante dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e deve essere presentato unitamente alla domanda di autorizzazione oppure in occasione di rinnovo delle autorizzazioni già in essere.

 

Inoltre, vengono recepite le disposizioni del Decreto legislativo n. 46 del 2014, che in caso di inosservanza delle prescrizioni AIA, o in caso di esercizio in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale, inaspriscono ulteriormente le sanzioni. Tra le altre modifiche alla disciplina previgente si può osservare l’obbligo di AIA anche per le attività collegate.

 

Infine, si introduce il piano regionale di monitoraggio e dei controlli realizzato sulla base degli indirizzi della giunta e delle sollecitazioni emerse nell’ambito dei controlli programmati. A ciò si aggiunge la scelta di mantenere alcune previsioni della legge regionale n. 21 del 2004 al fine di dare continuità ad alcune scelte di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di garantire la non pubblicità dei processi produttivi per ragioni di segreto industriale o commerciale su tale punto insisteva anche uno degli emendamenti accolti in commissione che intendeva estendere la tutela del segreto industriale. Per di più si è scelto nella proposta in esame di introdurre il riesame dell’AIA anziché il rinnovo, poiché il rinnovo implica la presentazione di tutta la documentazione con evidente aggravio di costi in termini di tempo e costo, mentre il riesame presenta la valutazione della documentazione già presentata cui si aggiunge nel tempo ogni eventuale variazione eventualmente intervenuta che il soggetto istante deve presentare obbligatoriamente.

 

In ultimo, con l’emendamento accolto all’art. 5 si è inteso favorire la partecipazione al gruppo di coordinamento delle autorità competenti, per promuovere l’omogeneità e lo scambio e condivisione dei contenuti tecnico scientifici delle procedure, delle associazioni di rappresentanza delle imprese. Lo scopo è quello di porre in primo piano la relazione con tali soggetti nell’adozione delle direttive applicative della legge 21 del 2004. Il punto ha recepito uno stimolo importante emerso in udienza conoscitiva e che integra una nuova modalità di agire ove la relazione con i soggetti chiamati a programmare e svolgere i controlli e attuare la presente legge è un punto importante teso a qualificare la proposta di legge in esame.

 

 

4.2 Diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

 

In data 5 aprile 2014, è entrato in vigore il Decreto legislativo 38/2014, di recepimento della Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e della Direttiva di esecuzione 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

 

Il Decreto legislativo, conformemente alle disposizioni contenute nella Direttiva 2011/24/UE, sancisce il diritto e la libertà dei pazienti di fruire in uno Stato membro UE diverso da quello di provenienza delle stesse prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario Nazionale avrebbe offerto al paziente nel proprio Paese, in base ai LEA nazionali. In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Direttiva, il Decreto legislativo ha previsto la costituzione del Punto di Contatto Nazionale presso il Ministero della Salute, volto ad rispondere alle esigenze informative sia dei pazienti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale sia dei pazienti assicurati dal Servizio sanitario di un altro Stato dell'UE, anche se residenti in Italia.

 

La Regione per facilitare l'accesso ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, deve prevedere apposite linee guida, in applicazione delle linee guida nazionali, di cui al comma 3 dell'art.19 del decreto medesimo, al fine di assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela del paziente sul territorio regionale.

 

Le predette linee guida devono individuare i centri autorizzatori di riferimento, nell'ambito dell'organizzazione delle singole aziende, per la valutazione clinica e la verifica amministrativa delle domande di autorizzazione all'accesso delle prestazioni e per le domande di verifica.

 

Le Regioni devono, infine, in coerenza con quanto previsto dall'art.2 del recente patto per la salute istituire, allocare e definire i compiti e le modalità organizzative del Punto di contatto regionale e le sue modalità di raccordo con i referenti aziendali competenti per materia, nonché disciplinarne le modalità di raccordo con il Punto di contatto nazionale.

 

 

4.3 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari)

 

L'entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha reso necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 “Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari”.

 

Questa disegnava un quadro normativo delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali abbastanza simile a quello delineato dalla normativa europea per alcuni settori specifici.

 

La legge regionale n. 24 del 2000 ha consentito che in Emilia-Romagna possano - oggi - operare 21 organizzazioni di produttori (13 per il settore vegetale e 8 per quello animale), che associano 24.000 produttori agricoli, per un fatturato di 439.569.708 di €, mentre sono state riconosciute ed operano 3 organizzazioni interprofessionali (pomodoro da industria, suini, pera).

 

Solo la presenza di un sistema organizzato della produzione agricola consente di confrontarsi adeguatamente con l'industria di trasformazione e con il mercato più in generale, mentre la presenza di organizzazioni interprofessionali può favorire l'integrazione delle componenti della filiera, offrendo uno strumento organizzativo che prova a risolvere le difficoltà di collocamento dei prodotti agricoli e il problema dell'equa distribuzione del valore aggiunto dei prodotti agricoli all'interno della filiera e in particolare della fase produttiva.

 

Si è, perciò, previsto un mero adeguamento alla nuova normativa sugli aiuti di stato, prevedendo, peraltro, l'applicazione del regolamento di esenzione dall'obbligo di notifica, con benefiche conseguenze dal punto di vista dello snellimento delle procedure.

 

Nel proporre le modifiche alla legge regionale 24 del 2000 si riduce dal 75% al 50% la percentuale di produzione da conferire direttamente dai soggetti aderenti alla OP, perché così si intende abbassare il vincolo di base per favorire l’ingresso all’interno delle OP dei soggetti economici oggi al di fuori. Ampliare l’elasticità che viene consentita alle OP stesse per la gestione delle situazioni di deroga rappresenta una scelta di favorire una valutazione puntuale che l’OP potrà fare caso per caso. La filosofia risiede nel riconoscere che è lo statuto della OP che stabilisce la percentuale di conferimento del prodotto da parte dei soci (normalmente si attesta su obblighi di conferimento tra il 100% o il 75%). Infine la modifica non impedisce assolutamente il mantenimento di tale situazione ma va nella direzione di rendere più flessibile l’adesione.

 

Le modifiche proposte con il presente progetto di legge sono volte, quindi, ad adeguare la legge regionale alle disposizioni europee ed ad eliminare quelle non più necessarie, allorquando i rapporti giuridici trovano compiuta disciplina nella medesima normativa europea.

 

 

4.4 Ulteriori disposizioni per la semplificazione di specifici procedimenti

 

4.4.1 Norme in materia edilizia

 

L’articolo 33 regola gli adempimenti amministrativi richiesti per la realizzazione, la connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 

Gli articoli 34 e 35 concernono invece la destinazione d’uso. L’articolo 34 semplifica la disciplina del mutamento di destinazione d’uso prevista dalla L.R. n. 15 del 2013, in attuazione dei principi stabiliti dall’art. 23-bis del DPR n. 380 del 2001 (introdotto dall’art. 17, comma 1, lettera n, del D.L. n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 - c.d. decreto “Sblocca Italia”), e delle recenti elaborazioni giurisprudenziali in materia dei principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione, stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE (Bolkestein).

 

L’articolo 35 contiene una norma di coordinamento testuale, tesa a ribadire anche nell’articolo 30, comma 1, lettera b) della L.R. n. 15 del 2013 che il mutamento di destinazione d’uso comporta un aumento del “carico urbanistico” (Volume costruibile su una determinata porzione di territorio) solo nei casi indicati dai commi 3 e 4 dell’articolo 28, come modificato e non (come prevede il testo vigente) in tutti i casi in cui il piano comunale preveda maggiori dotazioni territoriali.

 

 

4.4.2 Altre disposizioni

 

Gli articoli da 36 a 39 recano, rispettivamente

 

-          Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico;

 

-          Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2012.

 

Queste ultime sono tese in primo luogo a far fronte ad alcune criticità emerse in fase di attuazione della norma in questione. Le proposte di modifica tendono a contrastare il fenomeno del bracconaggio sui corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po (vengono introdotte quali misure deterrenti il sequestro e la confisca dei natanti, dei mezzi di trasporto e di conservazione utilizzati, nonché la confisca del pescato e delle attrezzature, oltre al sequestro già previsto nella disciplina vigente).

 

-          Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995 relativa all’Istituto Beni Culturali Artistici e Naturali per migliorane l’efficienza.

 

Sulla scorta di tali modifiche l’Istituto può promuovere accordi e intese, favorire progetti, prestare consulenza e collaborare con enti privati ed altre istituzioni diverse dalla regione. Viene riconosciuto all’IBC lo sviluppo di attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali. Inoltre, l'Istituto potrà erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio e sulla base di appositi bandi, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Infine, si introduce la novità per cui il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare (oggi viene approvato anche dalla Commissione I e poi dall’Assemblea Legislativa).

 

-          Modifica dell’articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2015 in materia di canoni di concessione di acque e suoli del demanio idrico regionale. Correggendo il rinvio attuale – relativo a norme che disciplinano soltanto alcuni aspetti della materia – vengono precisati il contenuto e la ratio dell’articolo 8 e scongiurati dubbi interpretativi emersi in fase di attuazione della norma.

 

In particolare si precisa che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Si precisa infine che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

 

 

5. Collegato alla legge comunitaria

 

Questo progetto di legge rappresenta uno dei tasselli della legislazione che quest’anno si collega alla sessione comunitaria come legislazione attuativa della “fase discendente” assieme al progetto legge comunitaria regionale ed al progetto di legge per la tutela dei sinti e di rom.

 

Si tratta, in questo caso, di un progetto di legge di natura meramente tecnica in quanto prevede l’abrogazione di leggi regionali, regolamenti e norme che sono già assolutamente superati sulla base dell’ordinamento attuale (spesso si tratta di norme il cui finanziamento è cessato da molti anni).

 

Strutturalmente, questa legge compie la medesima operazione già attuata con la legge regionale n. 27 della fine del 2013 (con la quale venero abrogati 67 tra leggi e regolamenti, oltre a specifiche disposizioni).

 

Nella attuale visione della sessione comunitaria essa rappresenta l’adozione di un sistema di “REFIT normativo” – analogo alle operazioni di manutenzione del corpo normativo che la UE attua nell’ambito del programma REFIT (regulatory fitness) varato con la comunicazione COM (2012) 746 – per lo snellimento del quadro della nostra legislazione. Il progetto di legge rende quindi periodica – e collegata alla sessione comunitaria – questa attività di “REFIT normativo” dedicato alla specifica manutenzione legislativa (perché le altre operazioni che possono essere comprese nel sistema di REFIT europeo, quelle di semplificazione nel merito, è affidato nella Regione Emilia-Romagna ad altri strumenti come il procedimento di semplificazione della LR n. 18/2011 o, spesso, le norme di merito della legge comunitaria stessa).

 

Il progetto di legge prevede l’abrogazione (per ora) di 38 leggi regionali e di varie norme specifiche che sono assolutamente superate.

 

Nel lavoro svolto in commissione anche il “Collegato” è stato oggetto di una proposta emendativa che riguarda la legge regionale istitutiva del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto del 1982 della quale viene abrogato un comma e viene chiarito un punto del comma superstite.


 

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

I Commissione Permanente

" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "

 

 

 

750 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali" (delibera di Giunta n. 685 del 08 06 15)

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 42 del 12 06 2015

 

(Relatore consigliere Luca Sabattini

Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi)

 

 

Testo n. 12/2015 licenziato nella seduta del 6 luglio 2015 con il titolo:

 

Collegato alla legge comunitaria regionale 2015 - Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali

 

 



Art. 1

Finalità

 

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)) di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 12 dicembre 2012 (Adeguatezza della regolamentazione dell’Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.

 

 

Art. 2

Abrogazioni

 

1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.

 

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.

 

3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.

 

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982

 

1. Al secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto) le parole “la Provincia di Bologna” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Bologna”.

 

2. Al primo comma dell’articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1982 le parole: “della Provincia di Bologna” sono sostituite dalle seguenti: “della Città metropolitana di Bologna”.

 

3. Alla fine del primo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo”.

 

4. Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 è abrogato.

 


Allegato A

 

 

Elenco 1

 

1) legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6, e dei D.P.R. 15 gennaio 1972, numeri 7 - 8 - 9 - 10 – 11)

 

2) legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 (Adeguamento di disposizioni della legge 12 marzo 1968, n. 326, per interventi nel campo delle attività' turistiche)

 

3) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 8 (Concessione di contributi sui mutui contratti dai Comuni e consorzi di Comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 22 ottobre 1971 n. 865)

 

4) legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 (Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale)

 

5) legge regionale 27 dicembre 1973, n. 48 (Determinazione della nuova aliquota della tassa regionale di circolazione)

 

6) legge regionale 4 marzo 1974, n. 11 (Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9 "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei DPR 14 gennaio 1972 nn. 1- 2- 3- 4- 5- 6 e dei DPR 15 gennaio 1972, nn. 7- 8- 9- 10- 11", e modificazione della legge stessa)

 

7) legge regionale 18 maggio 1974, n. 17 (Rifinanziamento della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 "Potenziamento delle strutture produttive zootecniche")

 

8) legge regionale 6 luglio 1974, n. 25 (Rifinanziamento della legge regionale 14 novembre 1973, n. 35 "Interventi pubblici di rimboschimento, di ricostituzione boschiva e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale")

 

9) legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa)

 

10) legge regionale 30 luglio 1974, n. 36 (Provvedimenti straordinari ed urgenti a sostegno della zootecnia)

 

11) legge regionale 28 ottobre 1974, n. 48 (Concessione di contributi sui mutui contratti dai comuni e consorzi di comuni con bilancio deficitario per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla legge 22 ottobre 1971, n. 865)

 

12) legge regionale 20 dicembre 1974, n. 54 (Modifica delle leggi regionali n. 14 del 22 dicembre 1972 e n. 15 del 7 marzo 1973. Ammissibilità del cumulo dei contributi previsti dalle citate leggi a beneficio dei comuni o loro consorzi per la realizzazione di asili nido)

 

13) legge regionale 20 dicembre 1974, n. 55 (Modificazione alla legge regionale 10 luglio 1974, n. 28 "Interventi per il finanziamento di opere acquedottistiche nel territorio regionale")

 

14) legge regionale 7 maggio 1975, n. 29 (Potenziamento delle strutture produttive zootecniche - integrazione alla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, rifinanziata con legge regionale 18 maggio 1974, n. 17)

 

15) legge regionale 14 maggio 1975, n. 31 (Provvidenze per la ristrutturazione ed il miglioramento qualitativo delle produzioni agricole pregiate e per l'incremento della produzione bieticola)

 

16) legge regionale 19 maggio 1975, n. 33 (Interventi a sostegno delle attività agricole nelle zone montane)

 

17) legge regionale 10 giugno 1977, n. 26 (Aumento del sussidio giornaliero a favore degli hanseniani e delega delle relative funzioni ai Comuni)

 

18) legge regionale 8 luglio 1977, n. 32 (Modifica di alcuni articoli della legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 "Formazione di una cartografia regionale")

 

19) legge regionale 8 luglio 1977, n. 33 (Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 6 "Interventi per la forestazione nel territorio regionale, con particolare riferimento al territorio montano")

 

20) legge regionale 24 agosto 1977, n. 36 (Legge regionale n. 20 del 27 aprile 1976 "Provvedimenti straordinari per il completamento dell'abitato di Succiso (Comune di Ramiseto) - Delega delle relative funzioni amministrative" – Modifiche)

 

21) legge regionale 22 giugno 1978, n. 18 (Integrazione della legge regionale 11 ottobre 1972, n.9 "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dei D.P.R. 14 gennaio 1972 nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e dei D.P.R. 15 gennaio 1972 nn. 7 - 8 - 9 - 10 – 11")

 

22) legge regionale 26 ottobre 1979, n. 37 (Utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate - Delega di funzioni amministrative alle Province)

 

23) legge regionale 1 dicembre 1979, n. 43 (Norma transitoria in materia di tassa per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio)

 

24) legge regionale 24 marzo 1980, n. 19 (Attuazione dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante ulteriori norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento)

 

25) legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 (Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975 n. 12, 24 marzo 1975 n. 18, 12 gennaio 1978 n. 2, 2 maggio 1978 n. 13, 1 agosto 1978 n. 26, 7 dicembre 1978 n. 47 e 13 marzo 1979 n. 7)

 

26) legge regionale 5 maggio 1980, n. 29 (Indennità premio di servizio da corrispondere al personale per il quale non opera la ricongiunzione dei servizi - Anticipazione al personale di una quota del trattamento di fine servizio”)

 

27) legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60 (Modifica della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali")

 

28) legge regionale 4 settembre 1981, n. 29 (Interventi per lo sviluppo dell'acquacoltura)

 

29) legge regionale 30 agosto 1982, n. 43 (Concessione di contributi integrativi a consorzi di cooperative di pescatori per la costruzione, ampliamento e acquisto di opere, di attrezzature ed impianti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione dei prodotti della pesca destinata all'alimentazione umana)

 

30) legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi)

 

31) legge regionale 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante “Norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione”)

 

32) legge regionale 18 aprile 1990, n. 32 (Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento dell'associazione "Centro di documentazione per la patata" di Budrio)

 

33) legge regionale 26 aprile 1993, n. 22 (Contributo annuale per la gestione dell'ufficio europeo di informazione e animazione rurale "Carrefour")

 

34) legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare)

 

35) legge regionale 28 dicembre 1999, n. 39 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi agroalimentari)

 

36) legge regionale 7 aprile 2000, n. 25 (Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli)

 

37) legge regionale 30 gennaio 2001, n. 2 (Attuazione del piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna 2000-2006)

 

38) legge regionale 9 dicembre 2002, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 33 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare))

 

 

Elenco 2

 

1) regolamento regionale 26 settembre 2002, n. 24 (Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo)

 

 

Elenco 3

 

-          articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 11 (Organizzazione e disciplina della riproduzione animale)

 

-          articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere)

 

-          articolo 9 della legge 16 gennaio 1997, n.2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale)

 

-          articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale)

 

-          articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2005, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Primo provvedimento generale di variazione)

 

-          articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2008, n. 17 (Misure straordinarie in materia di organizzazione)

 

-          articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali)

 

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