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Legislatura X - Progetto di legge (testo licenziato)

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Oggetto n. 8621
Licenziato in data: 26/09/2019
Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: “Misure per la promozione dei contratti di solidarietà espansiva e utilizzo del reddito di cittadinanza". (09 07 19) A firma dei Consiglieri: Alleva, Caliandro, Benati, Mumolo, Rossi, Torri, Taruffi

Testo:

Regione-Emilia-Romagna

 

 

 

 

Assemblea Legislativa

 

 

 

V Commissione Permanente

"Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità"

 

 

8621 -Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, comma 2, della Costituzione, recante: “Misure per la promozione dei contratti di solidarietà espansiva e utilizzo del reddito di cittadinanza". (09 07 19)

A firma dei Consiglieri: Alleva, Caliandro, Benati, Mumolo, Rossi, Torri, Taruffi

 

 

 

 

 

Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 285 del 09/07/2019

 

 

(Relatore consigliere Piergiovanni Alleva)

 

 

 

 

 

 

 

Testo n. 6/2019 licenziato nella seduta del 26 settembre 2019 con il titolo:

 

 

 

 

 

 

 

“Misure per la promozione dei contratti di solidarietà espansiva e utilizzo del reddito di cittadinanza"

 

 

 

 

 

Art.1

Contratti di solidarietà espansiva per titolari del reddito di cittadinanza

 

1. Allo scopo di realizzare uno stabile inserimento lavorativo di giovani disoccupati o inoccupati, di età inferiore ai trentacinque anni e riconosciuti destinatari del reddito di cittadinanza, nonché di migliorare per tutti i lavoratori il rapporto tra tempo di vita e tempo di lavoro, vengono adottate le misure d’incentivazione previste dalla presente legge per la stipula di contratti collettivi aziendali di solidarietà espansiva, in quanto prevedano:

 

a) la riduzione della settimana lavorativa da cinque a quattro giornate, con adesione volontaria da parte dei singoli lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;

 

b) l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di giovani di età fino ai trentacinque anni, disoccupati o inoccupati, titolari del reddito di cittadinanza, con ricostituzione del monte ore lavorato precedente la riduzione di orario;

 

c) una compensazione economica in favore dei lavoratori che hanno aderito alla riduzione di orario, non inferiore al 75 per cento della relativa perdita retributiva.

 

Art. 2

Stipula dei contratti di solidarietà espansiva

 

1. I contratti aziendali di solidarietà espansiva di cui all’articolo 1 vengono stipulati dai soggetti di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria in applicazione di eventuali accordi-quadro regionali: il singolo lavoratore è libero di non aderire alla riduzione di orario ed alla relativa regolamentazione del contratto di solidarietà espansiva, anche se iscritto alle associazioni sindacali stipulanti.

 

Art. 3

Compensazione economica per riduzione di orario

 

1. La compensazione economica non inferiore al 75 per cento della perdita retributiva da riduzione di orario è realizzata mediante:

 

a) riconoscimento di una detrazione d’imposta pari ad euro 2.600,00 annuale da applicare mensilmente ad ogni lavoratore che abbia accettato di ridurre il suo orario di lavoro settimanale da cinque a quattro giorni;

 

b) erogazione ai suddetti lavoratori di un ammontare concordato di voucher o titoli rappresentativi da utilizzare per l’acquisto di beni o servizi non costituenti reddito da lavoro, ai sensi dell’articolo 51, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Testo post riforma 2004)).

 

c) specifici contributi regionali di cui all’articolo 4.

 

2. Allo scopo di realizzare la misura compensativa di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, dopo il comma 1 bis dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è aggiunto il seguente:

“1 ter. Spetta, altresì, una detrazione di imposta lorda di euro 2.600,00 annuale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese private, enti pubblici economici e società partecipate pubbliche che abbiano volontariamente ridotto l’orario settimanale da cinque a quattro giornate, in applicazione di accordi sindacali di solidarietà espansiva diretti all’assunzione di disoccupati titolari o destinatari di reddito di cittadinanza.”.

 

3. Allo scopo di realizzare la misura compensativa di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, dopo la lettera f quater) del comma 2 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è inserita la seguente:

“f quinquies. il valore nominale dei documenti di legittimazione o voucher, corrisposti in aggiunta o in sostituzione di una parte di retribuzione non superiore a un terzo dello stipendio lordo ai lavoratori che abbiano volontariamente ridotto l’orario settimanale da cinque a quattro giornate, in applicazione di accordi sindacali di solidarietà espansiva diretti all’assunzione di disoccupati titolari o destinatari di reddito di cittadinanza.”.

 

Art. 4

Ruolo della Regione

 

1. La Regione:

 

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all’articolo 1, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché di accordi-quadro regionali, e può partecipare alla loro negoziazione e stipula;

 

b) collabora alla messa a punto delle misure di compensazione economica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), favorendo l’acquisto presso i fornitori dell’insieme di beni e servizi;

 

c) eroga, fino ad assorbimento delle risorse stanziate per questa finalità, alle imprese stipulanti i contratti di solidarietà espansiva di cui all’articolo1, un contributo mensile di euro 10,00 per ogni lavoratore che abbia aderito alla riduzione di orario, aumentato ad euro 20,00 ove il lavoratore percepisse, prima della riduzione di orario, un salario superiore ad euro 1.800,00 netti.

 

Art. 5

Applicabilità alle pubbliche amministrazioni

 

1. Allo scopo di rendere applicabili le norme della presente legge, in quanto compatibili ai dipendenti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, vengono introdotte le seguenti disposizioni:

 

a) i dipendenti pubblici, i quali possono accedere, ai sensi della vigente legislazione, all’istituto del “part-time” verticale, hanno altresì il diritto di richiedere ed ottenere la riduzione di una giornata della loro settimana lavorativa, in concomitanza e subordinatamente all’assunzione, con le modalità previste dal disposto della lettera b), dei disoccupati titolari o destinatari del reddito di cittadinanza;

 

b) le pubbliche amministrazioni possono riservare, per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, a disoccupati titolari o destinatari del reddito di cittadinanza;

 

c) l’assunzione in servizio di cui alla lettera b) è condizionata dalla presentazione, in misura proporzionale, di domande di riduzione di orario da parte dei dipendenti di cui alla lettera a), così da assicurare l’invarianza del monte ore lavorate;

 

d) nel caso d’insufficiente presentazione, le assunzioni possono avere luogo nel caso di sopravvenienza di domande ulteriori nei dodici mesi successivi;

 

e) i profili applicativi delle previsioni delle lettere a), c) e d) formano oggetto di contrattazione decentrata.

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