Testo:
Regione-Emilia-Romagna
Assemblea Legislativa
I Commissione Permanente
" Bilancio, Affari generali ed istituzionali "
8933 -Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: “Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza” con l’introduzione di un obbligo di riscontro." (03 10 19)
A firma della Consigliera: Sensoli
Pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale n. 293 del 03/10/2019
(Relatore consigliere Raffaella Sensoli)
Testo n. 17/2019 licenziato nella seduta del 12 novembre 2019 con il titolo:
Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 "Istituzione del Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza” con l’introduzione di un obbligo di riscontro
Art. 1
Obbligo di riscontro alle comunicazioni del Garante dell’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” e accesso alla documentazione prodotta o detenuta dal Garante
1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 – “Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza” è introdotto il seguente art. 4 bis:
“Art. 4 bis
Obbligo di riscontro certo alle segnalazioni del Garante e accesso alla documentazione prodotta o detenuta dal Garante
1. La Regione assicura riscontro certo e documentabile, entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento, a tutte le segnalazioni, raccomandazioni, nonché, altre istanze rivolte, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, alla Giunta regionale o ad altro soggetto dipendente dalla Regione.
2. Nel caso il dirigente investito dalla segnalazione, raccomandazione, nonché, altro tipo qualsivoglia d’istanza rivolta ad esso, dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tenga una condotta omissiva, o nel caso di mancato o tardivo riscontro, del termine previsto dal comma 1, la circostanza costituisce elemento di valutazione negativa della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare, del dirigente stesso, nonché del dirigente preposto alla direzione dell’area amministrativa che sovrintende al riscontro delle istanze di cui al comma 1.
3. L’attività del Garante regionale per l'infanzia e l’adolescenza rientra, pienamente, nell’ambito di conoscenza, di cui all’art. 30, comma 3, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, pur nei limiti e nel rispetto della normativa vigente.”.
(Parere contrario)
Art. 2
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta maggiori oneri di spesa a carico del Bilancio regionale.
(Parere contrario)